Art. 3 Limiti di importo e divieto di frazionamento 1. L'acquisizione di beni e servizi in economia e' consentita per importi inferiori a euro 200.000,00. Il suddetto limite e' soggetto ad adeguamento automatico ai sensi dell'art. 248 del codice dei contratti pubblici. 2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell'operatore economico. 3. Ai fini del calcolo dell'importo suddetto si deve tener conto dell'importo massimo stimato, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o eventuale rinnovo, qualora ammissibile. 4. Quando il valore dei beni e dei servizi da acquisire e' pari o superiore ad euro 200.000,00, si applicano le ordinarie procedure di acquisto di servizi e forniture di cui al codice dei contratti pubblici. 5. Nessun importo relativo alla fornitura di beni e/o servizi potra' essere artificiosamente frazionato allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.