(Allegato-art. 3)
                               Art. 3 
            Limiti di importo e divieto di frazionamento 
 
1. L'acquisizione di beni e servizi in  economia  e'  consentita  per
importi inferiori a euro 200.000,00. Il suddetto limite  e'  soggetto
ad adeguamento automatico ai  sensi  dell'art.  248  del  codice  dei
contratti pubblici. 
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati,  sono  sempre
da intendersi al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte non a
carico dell'operatore economico. 
3. Ai fini del calcolo dell'importo  suddetto  si  deve  tener  conto
dell'importo massimo  stimato,  comprensivo  di  qualsiasi  forma  di
opzione o eventuale rinnovo, qualora ammissibile. 
4. Quando il valore dei beni e dei servizi da  acquisire  e'  pari  o
superiore ad euro 200.000,00, si applicano le ordinarie procedure  di
acquisto di servizi e  forniture  di  cui  al  codice  dei  contratti
pubblici. 
5. Nessun importo relativo alla fornitura di beni e/o servizi  potra'
essere  artificiosamente  frazionato   allo   scopo   di   ricondurne
l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.