(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
 
                       Limiti alla trasparenza 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1,  secondo
periodo, gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai
dati sensibili e dai dati giudiziari comportano  la  possibilita'  di
una diffusione dei dati medesimi attraverso  il  sito  istituzionale,
nonche' il loro trattamento secondo modalita' che  ne  consentono  la
indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web
ed il loro riutilizzo ai sensi  dell'articolo  4,  nel  rispetto  dei
principi sul trattamento dei dati personali. 
  2. La pubblicazione nel sito  istituzionale  di  dati  relativi  ai
componenti del Collegio e ai responsabili degli  uffici  dirigenziali
del Garante  e'  finalizzata  alla  realizzazione  della  trasparenza
pubblica, che integra una finalita' di rilevante  interesse  pubblico
nel rispetto della disciplina  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. 
  3. Il Garante puo'  disporre  la  pubblicazione  nel  proprio  sito
istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha  l'obbligo
di pubblicare ai sensi del presente  regolamento,  fermi  restando  i
limiti e le condizioni  espressamente  previsti  da  disposizioni  di
legge,   procedendo,   per   quanto   ritenuto    necessario,    alla
anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. 
  4. Nei  casi  in  cui  e'  prevista  la  pubblicazione  di  atti  o
documenti, il Garante provvede a rendere  non  intelligibili  i  dati
personali  non  pertinenti  o,  se  sensibili   o   giudiziari,   non
indispensabili rispetto  alle  specifiche  finalita'  di  trasparenza
della pubblicazione. 
  5.  Le  notizie  concernenti  lo  svolgimento   delle   prestazioni
lavorative di chi opera presso l'Ufficio del Garante  e  la  relativa
valutazione sono rese accessibili  dall'Autorita'.  Non  sono  invece
ostensibili, se  non  nei  casi  previsti  dalla  legge,  le  notizie
concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti  personali
o  familiari  che  causino  l'astensione  dal  lavoro,   nonche'   le
componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto  di
lavoro tra il  predetto  dipendente  e  l'amministrazione,  idonee  a
rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo  4,  comma  1,
lettera d), del Codice.