Art. 5 Limiti alla trasparenza 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 2. La pubblicazione nel sito istituzionale di dati relativi ai componenti del Collegio e ai responsabili degli uffici dirigenziali del Garante e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 3. Il Garante puo' disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo, per quanto ritenuto necessario, alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. 4. Nei casi in cui e' prevista la pubblicazione di atti o documenti, il Garante provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni lavorative di chi opera presso l'Ufficio del Garante e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'Autorita'. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice.