Art. 6 Qualita' delle informazioni 1. Il Garante garantisce la qualita' delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrita', l'esattezza, l'aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso del Garante, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilita' ai sensi dell'articolo 4. 2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.