Art. 7 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati, sul sito istituzionale del Garante, tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto. 2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale. 3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dal Garante con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalita' di pubblicazione. Tali periodi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente o dalla delibera del Garante di cui al presente comma.