(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Il capitale della Banca d'Italia e' di 7.500.000.000  euro  ed
e' rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui  valore
nominale e' indicato dalla legge. 
    2. I diritti  patrimoniali  dei  partecipanti  sono  limitati  al
valore del capitale e a quanto previsto  all'articolo  40,  comma  2,
lett. b). 
    3. Le quote di partecipazione possono appartenere  esclusivamente
ai soggetti indicati dalla legge. 
    4.   Nessun   partecipante   puo'   possedere,   direttamente   o
indirettamente, una quota del capitale superiore  a  quanto  previsto
dalla legge. Per le quote possedute in eccesso non spetta il  diritto
di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve  statutarie
della Banca d'Italia; tali quote debbono essere alienate nel  termine
stabilito dal Consiglio superiore. 
    5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma   che   precede,   si
considerano partecipazioni indirette, per  la  quota  corrispondente,
quelle possedute per il tramite di societa' controllate, di  societa'
fiduciarie o per interposta persona. 
    6. Il Consiglio superiore, con il parere favorevole del  Collegio
sindacale, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio  della
Banca, disciplina i casi, i limiti,  le  modalita'  e  le  condizioni
sulla base delle quali, al fine di favorire il rispetto dei limiti di
partecipazione  al  capitale  di  cui  al  comma  4,  la  Banca  puo'
acquistare temporaneamente quote del proprio  capitale  dai  soggetti
indicati nel comma 3, fermo restando che l'acquisto  avviene  per  un
corrispettivo non superiore al valore nominale delle  quote.  Con  le
medesime  modalita'  sono  altresi'   stabilite   idonee   forme   di
pubblicita' atte a  garantire  la  trasparenza  delle  operazioni  di
acquisto e di vendita effettuate e la parita' di  trattamento  tra  i
soggetti potenzialmente interessati. Per il periodo in cui  le  quote
restano nella disponibilita'  della  Banca  il  diritto  di  voto  e'
sospeso,  ma  le  quote  sono  computate  ai  fini   della   regolare
costituzione dell'assemblea. Le medesime quote non sono computate  ai
fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle
deliberazioni. I dividendi sono imputati alle riserve statutarie.