Art. 3. 1. Il capitale della Banca d'Italia e' di 7.500.000.000 euro ed e' rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui valore nominale e' indicato dalla legge. 2. I diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati al valore del capitale e a quanto previsto all'articolo 40, comma 2, lett. b). 3. Le quote di partecipazione possono appartenere esclusivamente ai soggetti indicati dalla legge. 4. Nessun partecipante puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore a quanto previsto dalla legge. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia; tali quote debbono essere alienate nel termine stabilito dal Consiglio superiore. 5. Ai fini dell'applicazione del comma che precede, si considerano partecipazioni indirette, per la quota corrispondente, quelle possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. 6. Il Consiglio superiore, con il parere favorevole del Collegio sindacale, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio della Banca, disciplina i casi, i limiti, le modalita' e le condizioni sulla base delle quali, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di cui al comma 4, la Banca puo' acquistare temporaneamente quote del proprio capitale dai soggetti indicati nel comma 3, fermo restando che l'acquisto avviene per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle quote. Con le medesime modalita' sono altresi' stabilite idonee forme di pubblicita' atte a garantire la trasparenza delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate e la parita' di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati. Per il periodo in cui le quote restano nella disponibilita' della Banca il diritto di voto e' sospeso, ma le quote sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni. I dividendi sono imputati alle riserve statutarie.