Art. 2. L'Aero Club d'Italia, in quanto esercita attivita' sportiva, e' per gli sport aeronautici l'unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 28 marzo 1986, n.157, nonche' del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. La qualifica di federazione non puo', pertanto, essere assunta da alcun altro ente aeronautico. L'Aero Club d'Italia e' l'unico Ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e, di conseguenza, e' l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato. La denominazione di "Aero Club", sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia. Il loro uso e' concesso unicamente a quelle Associazioni che ottengono la qualifica di Ente Federato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.