(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    L'Aero Club d'Italia, in quanto esercita attivita'  sportiva,  e'
per gli sport aeronautici l'unica Federazione del  Comitato  Olimpico
Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ai sensi dell'art. 27  del  D.P.R.  28
marzo 1986, n.157, nonche' del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242. La qualifica di federazione non puo', pertanto,  essere  assunta
da alcun altro ente aeronautico. 
    L'Aero Club d'Italia e' l'unico Ente  nazionale  che  rappresenta
l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e,
di conseguenza, e' l'unico rappresentante  di  tale  Federazione  nel
territorio dello Stato. 
    La denominazione di "Aero Club", sola  o  accompagnata  da  altri
attributi   o   qualifiche,   e   l'emblema   sociale    appartengono
esclusivamente all'Aero Club d'Italia. 
    Il loro uso e' concesso  unicamente  a  quelle  Associazioni  che
ottengono la qualifica di Ente Federato, ai  sensi  dell'art.  7  del
presente Statuto.