(Convenzione-Articolo 2)
                             Articolo 2 
 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
 
1. La presente  Convenzione  si  applica  alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di ciascuno degli  Stati  contraenti,  delle  sue
suddivisioni politiche o  amministrative  o  dei  suoi  enti  locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul  reddito  le  imposte  prelevate  sul
reddito complessivo o su elementi del reddito,  comprese  le  imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  e  dei  salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
3.  Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
a) per quanto concerne la Repubblica di San Marino: 
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e  delle  imprese
individuali; 
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte 
(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese"); 
b) per quanto concerne la Repubblica Italiana: 
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di  natura
identica o analoga che verranno istituite dopo la  data  della  firma
della presente  Convenzione  in  aggiunta  o  in  sostituzione  delle
imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  si
notificheranno le  modifiche  importanti  apportate  alle  rispettive
legislazioni fiscali.