(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                        Misura del contributo 
 
    1. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater,  della
legge n. 287/1990, il contributo e' fissato nella misura  dello  0,06
per mille del fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato
alla data del 22 gennaio 2014, dalle societa' di capitali con  ricavi
totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990. 
    2. La soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di  ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.