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                                                             Allegato 
 
REGOLA  TECNICA  DI  PREVENZIONE  INCENDI   PER   LA   PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO 
 
 
1. DISPOSIZIONI COMUNI 
1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 
    1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali  si
rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre  1983  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre: 
      a. ASILO NIDO: struttura educativa destinata ai bambini di eta'
compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. 
      b. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad
asilo  nido  e  ad  attivita'  pertinenti  ad   esso   funzionalmente
collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi,
strutturalmente e funzionalmente separati da  questi,  anche  se  con
strutture di fondazione comuni. 
      c. EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici destinati ad altre  attivita'
oltre che all'asilo nido. 
      d.  PERSONE  PRESENTI:  numero  di   persone   complessivamente
presenti  che  si  ottiene  sommando   al   personale   in   servizio
nell'attivita' il numero di bambini e/o neonati. 
      e. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale
e'  possibile  l'esodo  in  un'unica  direzione.  La  lunghezza   del
corridoio  cieco  va  calcolata   dall'inizio   dello   stesso   fino
all'incrocio con un corridoio dal  quale  sia  possibile  l'esodo  in
almeno due direzioni, o fino al piu' prossimo luogo sicuro o  via  di
esodo verticale. 
      f. PERCORSI ALTERNATIVI: da  un  dato  punto  due  percorsi  si
considerano alternativi se formano tra loro  un  angolo  maggiore  di
45°. 
      g. PIANO DI RIFERIMENTO:  piano  ove  avviene  l'allontanamento
degli occupanti  all'esterno  dell'edificio,  corrispondente  con  il
piano della strada pubblica o privata di accesso. 
      h.  ESODO  ORIZZONTALE  PROGRESSIVO:  modalita'  di  esodo  che
prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento  adiacente
capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio  non  sia
stato domato o fino a che non diventi  necessario  procedere  ad  una
successiva evacuazione verso luogo sicuro. 
      i. SEZIONE: insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e  locali
igienici dedicato ai bambini suddivisi  in  fasce  di  eta'  (sezione
piccoli 3-12 mesi; sezione medi  12-24  mesi;  sezione  grandi  24-36
mesi). 
      j. ATTREZZATURA DI AUSILIO PER L'ESODO: attrezzatura, anche  di
tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli. 
1.2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi 
    1. Per le aree e impianti a rischio specifico, anche classificate
come attivita' soggette ai procedimenti del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  salvo  quanto  diversamente
previsto nella presente regola tecnica, si  applicano  le  specifiche
disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri
tecnici generali di  prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  15  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.