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                                                           Allegato I 
 
Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione,
  installazione ed esercizio  delle  macchine  elettriche  fisse  con
  presenza di liquidi isolanti combustibili in quantita' superiori ad
  1 m³ 
 
1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI 
 
    Per i termini, le definizioni e  le  tolleranze  dimensionali  si
rimanda al decreto del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983  e
successive modificazioni. Inoltre,  ai  fini  della  presente  regola
tecnica si definisce: 
      a) macchina elettrica: macchina elettrica fissa,  trasformatori
di potenza e reattori, con presenza di liquido isolante  combustibile
in quantita' superiore ad 1 m³; 
      b)  macchine  elettriche  non  collegate  alla  rete:  macchine
elettriche fisse, non collegate alla  rete,  in  numero  strettamente
necessario  alle  attivita'  di  manutenzione  ed   esercizio   degli
impianti; 
      c) installazione fissa:  installazione  di  macchina  elettrica
collegata  ad  una  rete  elettrica  o  ad  un   impianto   elettrico
comprensiva dei sistemi accessori a corredo; 
      d)  installazione  temporanea:  installazione  non   fissa   di
macchina  elettrica,  facilmente  disinstallabile,   utilizzata   per
collegamenti provvisori e/o di emergenza ad una rete elettrica  o  ad
un impianto elettrico, comprensiva dei sistemi accessori a corredo; 
      e)  installazione  all'aperto:  l'installazione   di   macchina
elettrica su spazio scoperto; 
      f) impianto: officine elettriche destinate alla  produzione  di
energia elettrica, ovvero parte di un sistema elettrico  di  potenza,
concentrato in un dato luogo, comprendente soprattutto  terminali  di
linee   di   trasmissione   o   distribuzione,   apparecchiature   di
interruzione  e  sezionamento,  alloggiamenti  ove   possono   essere
installati anche macchine elettriche fisse; 
      g) area elettrica chiusa: locale o  luogo  per  l'esercizio  di
impianti o componenti elettrici, all'interno del quale  sia  presente
almeno  una  macchina  elettrica,  il  cui  accesso   e'   consentito
esclusivamente a persone esperte o avvertite oppure a persone  comuni
sotto la sorveglianza di persone esperte  o  avvertite,  ad  esempio,
mediante l'apertura di porte o rimozione di barriere solo  con  l'uso
di chiavi o di  attrezzi  sulle  quali  siano  chiaramente  applicati
segnali idonei di avvertimento; 
      h) cabina: parte di un sistema di potenza,  concentrata  in  un
dato  luogo,  comprendente  soprattutto   terminali   di   linee   di
trasmissione o distribuzione, apparecchiature,  alloggiamenti  e  che
puo'  comprendere   anche   trasformatori.   Generalmente   comprende
dispositivi necessari per la sicurezza e controllo del  sistema  (es.
dispositivi di protezione); 
      i)  locale:  area  elettrica   chiusa   o   cabina   realizzate
all'interno di un fabbricato; 
      j) macchine esterne: macchine elettriche situate all'aperto; 
      k) macchine interne: macchine elettriche  allocate  all'interno
di una costruzione o di un locale; 
      l) percorso protetto: percorso  caratterizzato  da  un'adeguata
protezione contro gli effetti di un  incendio  che  puo'  svilupparsi
nella restante parte dell'edificio  in  cui  il  percorso  stesso  si
sviluppa. Esso puo' essere costituito da un  corridoio  protetto,  da
una scala protetta o da una scala esterna; 
      m)  sistema  di  contenimento:   sistema   che   impedisce   la
tracimazione  e  lo  spandimento  del  liquido   isolante   contenuto
all'interno della macchina elettrica; 
      n) fossa e serbatoio di raccolta: vasca e/o serbatoio destinata
a raccogliere il liquido isolante di  un  trasformatore  o  di  altri
componenti elettrici in caso di perdita; 
      o) condizioni di  riferimento  normalizzate:  si  intendono  le
condizioni come  definite  nella  norma  UNI  EN  ISO  13443,  ovvero
temperatura 288,15 K (15 °C) e pressione 101,325 kPa; 
      p) cassone: parte della macchina elettrica che contiene  l'olio
combustibile isolante; 
      q) capacita' del cassone: volume di olio combustibile  isolante
ricavato dai dati di targa della macchina elettrica, riferito al peso
dell'olio misurato in condizioni  di  riferimento  normalizzate.  Nel
caso in cui non sia possibile accedere ai dati di targa il volume  di
olio combustibile e' dichiarato dall'esercente dell'impianto; 
      r) area  urbanizzata:  zona  territoriale  omogenea  totalmente
edificata, individuata come zona A nel piano  regolatore  generale  o
nel programma di fabbricazione  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,  e  nei  comuni  sprovvisti  dei
predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del  centro
abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6  agosto  1967,
n. 765,  quando,  nell'uno  e  nell'altro  caso,  la  densita'  della
edificazione esistente, nel raggio di duecento  metri  dal  perimetro
dell'impianto risulti superiore a tre metri cubi per metro  quadrato;
nelle zone di completamento e  di  espansione  dell'aggregato  urbano
indicate  nel  piano  regolatore  generale   o   nel   programma   di
fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice  di  edificabilita'
superiore a tre metri cubi per metro quadrato; aree, ovunque ubicate,
destinate a verde pubblico. La  rispondenza  dell'area  dell'impianto
alle caratteristiche urbanistiche deve essere attestata dal sindaco o
comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto  al
relativo albo professionale; 
      s) area non  urbanizzata:  quella  che  non  si  puo'  definire
urbanizzata o che afferisce al concetto di centrale di produzione  di
energia elettrica; 
      t) locale esterno: area elettrica chiusa o  cabina  ubicate  su
spazio scoperto, anche in  adiacenza  ad  altro  fabbricato,  purche'
strutturalmente separato e privo di  pareti  verticali  comuni.  Sono
considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana
dei  fabbricati,  purche'  privi  di  pareti  verticali  comuni,   le
installazioni in caverna e quelle in cabine interrate al di fuori del
volume degli edifici; 
      u) locale fuori terra: locale il cui piano di  calpestio  e'  a
quota non inferiore a quello del piano di riferimento; 
      v) locale interrato: locale in cui l'intradosso del  solaio  di
copertura e' a quota non superiore a 0,6 m al di sopra del  piano  di
riferimento; 
      w) piano di riferimento: piano della strada pubblica o  privata
o dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella  quale
sono realizzate le aperture di ventilazione  e  ove  avviene  l'esodo
degli occupanti all'esterno dell'edificio; 
      x) potenza nominale Sn: potenza elettrica espressa in  kVA.  La
potenza nominale di ciascuna macchina  elettrica  e'  dichiarata  dal
fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione; 
      y)  edifici  a  particolare  rischio  di  incendio:  fabbricati
destinati, anche parzialmente a caserme, attivita' comprese nei punti
41, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77 (per  edifici  aventi  altezza
antincendio  superiore  a  54  m)  dell'Allegato  I  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151,  o  soggetti  ad
affollamento superiore a 0,4 persone per m2.