(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                      Esercizio delle funzioni 
 
    1. L'Istituto esercita  le  proprie  funzioni  nei  limiti  delle
proprie disponibilita' finanziarie attraverso: 
    a) la genesi di conoscenza; 
    b) la produzione di evidenze; 
    c) il trasferimento della conoscenza e delle evidenze; 
    d)  l'effettuazione  di   controlli   ovvero   il   rilascio   di
valutazioni,  pareri,   certificazioni   e   altre   valutazioni   di
conformita'; 
    e) il trasferimento tecnologico; 
    f) la collaborazione con Agenzie nazionali ed europee nonche' con
ogni altro soggetto nazionale o estero, pubblico o privato; 
    g) il supporto alle  attivita'  di  preparazione  e  risposta  ai
problemi emergenti; 
    h) la promozione, il supporto ed  il  coordinamento  di  reti  ed
infrastrutture; 
    i) lo svolgimento, su richiesta  del  Ministero  della  salute  o
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  di
ogni intervento che si rendesse necessario nell'interesse pubblico; 
    j) lo svolgimento  di  ogni  altro  compito  attribuitogli  dalle
vigenti disposizioni. 
    2. L'Istituto, inoltre: 
    a) svolge direttamente attivita' di ricerca e promuove, partecipa
e coordina programmi di studio e ricerca di  interesse  nazionale  ed
internazionale; 
    b) svolge attivita' di sorveglianza e cura la  predisposizione  e
la tenuta di registri e di sistemi informativi  su  eventi  rilevanti
per la salute pubblica; 
    c) svolge attivita' di certificazione CE dei dispositivi medici; 
    d) effettua controlli analitici, valutazioni e  ispezioni,  anche
ai fini autorizzativi, su articoli, biocidi,  cosmetici,  diagnostici
in vitro, dispositivi medici, mangimi, materiali, matrici  ambientali
e biologiche, miscele o preparati pericolosi e  non,  presidi  medico
chirurgici, prodotti  alimentari,  prodotti  fitosanitari,  sostanze,
ambienti di vita e di lavoro, agenti  biologici,  chimici  e  fisici,
benessere animale e su quanto previsto dalle normative; 
    e) effettua il controllo e la valutazione di medicinali biologici
e  chimici,  anche  in  qualita'  di  laboratorio  ufficiale  per  il
controllo dei medicinali; 
    f) fornisce consulenza al Ministero  della  salute,  al  Governo,
alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  agli
Enti locali ed alle Organizzazioni europee ed internazionali; 
    g)  promuove,  partecipa  e  coordina  in  ambito  nazionale   ed
internazionale attivita' e programmi di  formazione,  collaborazione,
perfezionamento ed aggiornamento attraverso l'utilizzo degli appositi
strumenti previsti dalle norme vigenti; 
    h) appronta ed aggiorna  l'inventario  nazionale  delle  sostanze
chimiche e dei preparati; 
    i) predispone,  aggiorna  e  gestisce  banche  dati,  piattaforme
informatiche e di documentazione per obiettivi di sanita' pubblica  e
sicurezza; 
    j) esercita altre  funzioni  previste  dai  piani  triennali  per
esigenze  di  supporto   all'adeguamento   del   servizio   sanitario
nazionale. 
    3. Per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni  attivita'
connessa l'Istituto puo', anche con risorse  proprie,  e  nei  limiti
delle proprie disponibilita' finanziarie: 
    a)  stipulare  convenzioni,  accordi  e  contratti  con  soggetti
pubblici o privati, nazionali, ed internazionali; 
    b) partecipare o costituire associazioni, consorzi, fondazioni  o
societa'   con   soggetti   pubblici   e   privati,   nazionali    ed
internazionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia  e
secondo le procedure individuate da apposito regolamento.