Art. 2. Esercizio delle funzioni 1. L'Istituto esercita le proprie funzioni nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie attraverso: a) la genesi di conoscenza; b) la produzione di evidenze; c) il trasferimento della conoscenza e delle evidenze; d) l'effettuazione di controlli ovvero il rilascio di valutazioni, pareri, certificazioni e altre valutazioni di conformita'; e) il trasferimento tecnologico; f) la collaborazione con Agenzie nazionali ed europee nonche' con ogni altro soggetto nazionale o estero, pubblico o privato; g) il supporto alle attivita' di preparazione e risposta ai problemi emergenti; h) la promozione, il supporto ed il coordinamento di reti ed infrastrutture; i) lo svolgimento, su richiesta del Ministero della salute o delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di ogni intervento che si rendesse necessario nell'interesse pubblico; j) lo svolgimento di ogni altro compito attribuitogli dalle vigenti disposizioni. 2. L'Istituto, inoltre: a) svolge direttamente attivita' di ricerca e promuove, partecipa e coordina programmi di studio e ricerca di interesse nazionale ed internazionale; b) svolge attivita' di sorveglianza e cura la predisposizione e la tenuta di registri e di sistemi informativi su eventi rilevanti per la salute pubblica; c) svolge attivita' di certificazione CE dei dispositivi medici; d) effettua controlli analitici, valutazioni e ispezioni, anche ai fini autorizzativi, su articoli, biocidi, cosmetici, diagnostici in vitro, dispositivi medici, mangimi, materiali, matrici ambientali e biologiche, miscele o preparati pericolosi e non, presidi medico chirurgici, prodotti alimentari, prodotti fitosanitari, sostanze, ambienti di vita e di lavoro, agenti biologici, chimici e fisici, benessere animale e su quanto previsto dalle normative; e) effettua il controllo e la valutazione di medicinali biologici e chimici, anche in qualita' di laboratorio ufficiale per il controllo dei medicinali; f) fornisce consulenza al Ministero della salute, al Governo, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali ed alle Organizzazioni europee ed internazionali; g) promuove, partecipa e coordina in ambito nazionale ed internazionale attivita' e programmi di formazione, collaborazione, perfezionamento ed aggiornamento attraverso l'utilizzo degli appositi strumenti previsti dalle norme vigenti; h) appronta ed aggiorna l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e dei preparati; i) predispone, aggiorna e gestisce banche dati, piattaforme informatiche e di documentazione per obiettivi di sanita' pubblica e sicurezza; j) esercita altre funzioni previste dai piani triennali per esigenze di supporto all'adeguamento del servizio sanitario nazionale. 3. Per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attivita' connessa l'Istituto puo', anche con risorse proprie, e nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie: a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, ed internazionali; b) partecipare o costituire associazioni, consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e secondo le procedure individuate da apposito regolamento.