(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                             Presidente 
 
    1.  Il  Presidente  dell'Istituto  e'  scelto  tra   personalita'
appartenenti  alla  comunita'   scientifica,   dotato   di   alta   e
riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione
di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori  di
attivita' dell'Istituto medesimo, ed  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute; se professore universitario, e' collocato in  aspettativa  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive  modificazioni,  se  dipendente  di
pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza  assegni,
con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
    2. L'indennita' del Presidente e' determinata,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
    3. Il Presidente: 
    a)  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Istituto,  promuove   lo
sviluppo delle  attivita'  istituzionali  assicurandone  l'unita'  di
indirizzo e cura i rapporti con le Istituzioni,  le  Amministrazioni,
gli  Enti  e  gli  Organismi  pubblici  e   privati,   nazionali   ed
internazionali, direttamente ed indirettamente impegnati nella tutela
della salute pubblica; 
    b) convoca e presiede il  Consiglio  di  amministrazione  di  cui
all'articolo 5 e il  Comitato  scientifico  di  cui  all'articolo  6,
predisponendo, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno; 
    c) predispone il piano triennale di  attivita'  dell'Istituto  di
cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, che  comprende  la
programmazione triennale del fabbisogno  delle  risorse  umane,  alla
quale si applica l'articolo 5, comma 4, del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213, con  l'approvazione  da  parte  del  Ministero
della salute, previo parere favorevole del Ministero dell'economia  e
delle finanze e del Dipartimento della Funzione pubblica; 
    d) adotta i regolamenti dell'Istituto deliberati dal Consiglio di
amministrazione; 
    e) propone al Ministro della  salute,  sentito  il  Consiglio  di
amministrazione,  il  nominativo  del  Direttore  generale   di   cui
all'articolo 8 del presente statuto; 
    f) riferisce al  Consiglio  di  amministrazione  in  merito  alla
rispondenza dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi; 
    g) puo', per motivi di urgenza, adottare atti di  competenza  del
Consiglio di amministrazione. Tali atti sono portati a  ratifica  del
Consiglio stesso, entro la prima riunione utile; 
    h) stipula e sottoscrive gli atti di cui all'articolo 2, comma 3,
del presente statuto; 
    i) nomina i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione
di cui all'articolo 9 del presente statuto; 
    j) nomina i componenti del Comitato etico di cui all'articolo  10
del presente statuto; 
    k) nomina,  con  procedura  comparativa  -  da  definirsi  con  i
regolamenti di cui all'articolo 21 - i responsabili dei  Dipartimenti
e dei  Centri  di  cui  all'articolo  14  del  presente  statuto,  ad
eccezione del Centro  nazionale  trapianti  e  del  Centro  nazionale
sangue. L'incarico di responsabile e' a tempo determinato con  durata
triennale  rinnovabile;  l'affidatario  dovra'  individuarsi  tra   i
Dirigenti  di  ricerca/tecnologi  di  ruolo  dell'Istituto  o  tra  i
professori universitari di ruolo od infine tra esperti di  comprovata
esperienza  scientifica  internazionale.  Nel  caso   di   professori
universitari potra' trovare  applicazione  l'articolo  12  D.P.R.  n.
382/1980 concernente il  collocamento  in  aspettativa  con  o  senza
assegni; nel caso di esperti dipendenti di pubbliche  amministrazioni
l'aspettativa sara' regolata dall'art. 19, comma  6,  del  d.lgs.  n.
165/2001 o dalle altre disposizioni normative vigenti in materia; 
    l) nomina, su proposta del Direttore generale, i dirigenti  degli
uffici dirigenziali di livello generale di cui  all'articolo  15  del
presente statuto; 
    m) conferisce, sentito il Direttore generale e previo parere  del
Consiglio di amministrazione, entro il limite massimo di otto unita',
incarichi ad esperti di alta professionalita'  solo  in  presenza  di
tutti i requisiti di legittimita' previsti dalla  normativa  vigente.
Ragione giustificativa del  conferimento  consistera'  esclusivamente
nella  cura  di   specifiche   esigenze   connesse   alle   attivita'
istituzionali   dell'ente   nel   suo    complesso.    L'attribuzione
dell'incarico  dovra'  essere   preceduta   da   apposita   procedura
comparativa a carattere aperto, oggetto di pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione. In sede valutativa non potra' prescindersi  dal
possesso,  da  parte  del  candidato,  di  laurea  magistrale  e   di
comprovata esperienza nel settore interessato; 
    n) riunisce periodicamente il Direttore  generale  unitamente  ai
responsabili delle strutture dell'Area operativa  tecnico-scientifica
di cui alla lettera k) in sede collegiale al fine  di  acquisire  gli
elementi utili  a  facilitare  la  gestione  e  l'indirizzo  unitario
dell'attivita'  dell'Istituto  e   la   predisposizione   del   piano
triennale; 
    o) adempie ad  ogni  altro  obbligo  demandatogli  dalle  vigenti
disposizioni. 
    4. Per lo svolgimento delle proprie  funzioni  il  Presidente  si
avvale di uffici alle dirette dipendenze individuati  e  disciplinati
da apposito atto  regolamentare,  costituiti  da  personale  compreso
nell'attuale dotazione organica dell'Istituto.