Art. 4. Presidente 1. Il Presidente dell'Istituto e' scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attivita' dell'Istituto medesimo, ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 2. L'indennita' del Presidente e' determinata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto, promuove lo sviluppo delle attivita' istituzionali assicurandone l'unita' di indirizzo e cura i rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni, gli Enti e gli Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, direttamente ed indirettamente impegnati nella tutela della salute pubblica; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 e il Comitato scientifico di cui all'articolo 6, predisponendo, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno; c) predispone il piano triennale di attivita' dell'Istituto di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, che comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, alla quale si applica l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l'approvazione da parte del Ministero della salute, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della Funzione pubblica; d) adotta i regolamenti dell'Istituto deliberati dal Consiglio di amministrazione; e) propone al Ministro della salute, sentito il Consiglio di amministrazione, il nominativo del Direttore generale di cui all'articolo 8 del presente statuto; f) riferisce al Consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi; g) puo', per motivi di urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione. Tali atti sono portati a ratifica del Consiglio stesso, entro la prima riunione utile; h) stipula e sottoscrive gli atti di cui all'articolo 2, comma 3, del presente statuto; i) nomina i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 9 del presente statuto; j) nomina i componenti del Comitato etico di cui all'articolo 10 del presente statuto; k) nomina, con procedura comparativa - da definirsi con i regolamenti di cui all'articolo 21 - i responsabili dei Dipartimenti e dei Centri di cui all'articolo 14 del presente statuto, ad eccezione del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue. L'incarico di responsabile e' a tempo determinato con durata triennale rinnovabile; l'affidatario dovra' individuarsi tra i Dirigenti di ricerca/tecnologi di ruolo dell'Istituto o tra i professori universitari di ruolo od infine tra esperti di comprovata esperienza scientifica internazionale. Nel caso di professori universitari potra' trovare applicazione l'articolo 12 D.P.R. n. 382/1980 concernente il collocamento in aspettativa con o senza assegni; nel caso di esperti dipendenti di pubbliche amministrazioni l'aspettativa sara' regolata dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 o dalle altre disposizioni normative vigenti in materia; l) nomina, su proposta del Direttore generale, i dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 15 del presente statuto; m) conferisce, sentito il Direttore generale e previo parere del Consiglio di amministrazione, entro il limite massimo di otto unita', incarichi ad esperti di alta professionalita' solo in presenza di tutti i requisiti di legittimita' previsti dalla normativa vigente. Ragione giustificativa del conferimento consistera' esclusivamente nella cura di specifiche esigenze connesse alle attivita' istituzionali dell'ente nel suo complesso. L'attribuzione dell'incarico dovra' essere preceduta da apposita procedura comparativa a carattere aperto, oggetto di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione. In sede valutativa non potra' prescindersi dal possesso, da parte del candidato, di laurea magistrale e di comprovata esperienza nel settore interessato; n) riunisce periodicamente il Direttore generale unitamente ai responsabili delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica di cui alla lettera k) in sede collegiale al fine di acquisire gli elementi utili a facilitare la gestione e l'indirizzo unitario dell'attivita' dell'Istituto e la predisposizione del piano triennale; o) adempie ad ogni altro obbligo demandatogli dalle vigenti disposizioni. 4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente si avvale di uffici alle dirette dipendenze individuati e disciplinati da apposito atto regolamentare, costituiti da personale compreso nell'attuale dotazione organica dell'Istituto.