(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Il Direttore generale e' nominato dal Ministro della salute su
proposta del Presidente, sentito il Consiglio di  amministrazione  ed
e' scelto tra persone  munite  di  diploma  di  laurea  magistrale  o
equivalente e di comprovata esperienza amministrativa  e  gestionale.
Il  rapporto  di  lavoro  del  Direttore  generale  e'  regolato  con
contratto  di  diritto  privato,  non  superiore   a   cinque   anni,
rinnovabile una sola volta.  Il  Direttore  generale,  se  dipendente
pubblico,  e'  collocato  in  aspettativa  senza  assegni  ai   sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni. La  determinazione  del  trattamento
economico del Direttore generale e'  regolata  dall'articolo  24  del
medesimo  decreto  legislativo  n.  165  del   2001,   e   successive
modificazioni. 
    2. Il Direttore generale: 
    a) ha la responsabilita' della gestione dell'Istituto  ne  adotta
gli atti che non siano di competenza specifica del Presidente  o  dei
dirigenti e promuove il miglioramento continuo della  qualita'  delle
attivita' espletate,  nel  rispetto  dell'ambiente,  della  salute  e
sicurezza dei lavoratori. 
    b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione  e  del
Presidente e propone al Presidente l'adozione di atti  da  sottoporre
al Consiglio di amministrazione; 
    c) predispone il  bilancio  preventivo,  il  rendiconto  generale
dell'Istituto ed ogni altro atto di variazione al bilancio stesso; 
    d) assegna  annualmente  ai  dirigenti  di  livello  dirigenziale
generale  dell'area  operativa  amministrativa   gli   obiettivi   da
raggiungere in coerenza con il piano triennale di attivita'; 
    e)  cura  la  ricognizione  dei  fabbisogni,  programmandone   la
realizzazione sulla base delle  risorse  di  bilancio  e  assegna  le
risorse stesse ai centri di responsabilita' e di costo; 
    f)  Ai  fini  del  raggiungimento  degli   obiettivi   gestionali
prefissati dal piano triennale di attivita'; verifica  periodicamente
l'attivita' dei centri di responsabilita' e di costo. 
    g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia  di
servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria; 
    h)   determina   gli   obiettivi   gestionali   funzionali   alla
realizzazione - da parte dell'area  operativa  tecnico-scientifica  -
del piano triennale di attivita' e ne verifica il conseguimento; 
    i)  fornisce  alle  strutture  dell'area  tecnico-scientifica  il
supporto  strategico  e  le  competenze  amministrativo-gestionali  e
tecniche-specialistiche; 
    j)  sviluppa  e  gestisce  le  attivita'  di  informazione  e  di
comunicazione istituzionale dell'Istituto; 
    k) e' datore di lavoro per i fini di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; 
    l) nomina, su proposta dei dirigenti  generali,  i  dirigenti  di
seconda fascia, e propone al Presidente la nomina  dei  dirigenti  di
prima fascia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. 
    Il Direttore generale per lo svolgimento delle  proprie  funzioni
si  avvale  di  uffici  alle   dirette   dipendenze   individuati   e
disciplinati  da  apposito  regolamento,  costituiti   da   personale
compreso nell'attuale dotazione organica dell'Istituto.