Art. 8. Direttore generale 1. Il Direttore generale e' nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed e' scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il Direttore generale, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La determinazione del trattamento economico del Direttore generale e' regolata dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. 2. Il Direttore generale: a) ha la responsabilita' della gestione dell'Istituto ne adotta gli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti e promuove il miglioramento continuo della qualita' delle attivita' espletate, nel rispetto dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente e propone al Presidente l'adozione di atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione; c) predispone il bilancio preventivo, il rendiconto generale dell'Istituto ed ogni altro atto di variazione al bilancio stesso; d) assegna annualmente ai dirigenti di livello dirigenziale generale dell'area operativa amministrativa gli obiettivi da raggiungere in coerenza con il piano triennale di attivita'; e) cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle risorse di bilancio e assegna le risorse stesse ai centri di responsabilita' e di costo; f) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi gestionali prefissati dal piano triennale di attivita'; verifica periodicamente l'attivita' dei centri di responsabilita' e di costo. g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria; h) determina gli obiettivi gestionali funzionali alla realizzazione - da parte dell'area operativa tecnico-scientifica - del piano triennale di attivita' e ne verifica il conseguimento; i) fornisce alle strutture dell'area tecnico-scientifica il supporto strategico e le competenze amministrativo-gestionali e tecniche-specialistiche; j) sviluppa e gestisce le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale dell'Istituto; k) e' datore di lavoro per i fini di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; l) nomina, su proposta dei dirigenti generali, i dirigenti di seconda fascia, e propone al Presidente la nomina dei dirigenti di prima fascia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Direttore generale per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di uffici alle dirette dipendenze individuati e disciplinati da apposito regolamento, costituiti da personale compreso nell'attuale dotazione organica dell'Istituto.