Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Titolo 1
Caratteristiche e soggetti beneficiari
1. La Garanzia e' diretta, determinata, irrevocabile e
incondizionata.
2. Sono ammissibili alla garanzia le operazioni a valere sul
Fondo di rotazione di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero
all'art. 27 della legge n. 125/2014, finalizzate esclusivamente:
alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di
nuove imprese miste;
all'aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da imprese
italiane e finalizzato alla riabilitazione e/o all'ampliamento di
imprese preesistenti.
3. Il Fondo di garanzia garantira' le imprese italiane che
realizzeranno investimenti nei seguenti ambiti:
industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attivita' di
trasformazione dei loro prodotti;
artigianato;
servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia,
delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
micro finanza, servizi di microimprenditorialita', commercio
locale, commercio equo solidale, turismo sostenibile;
tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
fornitura di servizi medici di pubblica utilita' e produzione di
medicinali;
formazione professionale ed educazione.
4. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della
domanda ai sensi del capitolo II, titolo 1, devono:
essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
sul territorio nazionale ovvero iscritti al registro delle imprese di
pesca;
possedere almeno il 20% del capitale sociale dell'impresa mista;
essere attivi da almeno tre anni nello stesso settore di
attivita' dell'impresa mista;
essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal
gestore del Fondo di garanzia sulla base dei criteri contenuti al
capitolo 3, titolo 3, delle presenti disposizioni operative.