Titolo 2
Percentuali di copertura della garanzia
1. La Garanzia puo' essere concessa fino alla misura massima
dell'80% dell'ammontare del finanziamento agevolato ai sensi
dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n.
125/2014 a favore delle piccole e medie imprese (1) (PMI).
2. La Garanzia puo' essere concessa fino alla misura massima del
60% dell'ammontare del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7
della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 a
favore delle imprese di grandi dimensioni.
(1) Sono definite PMI le imprese classificate di dimensione
micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e
nell'allegato 1 al regolamento GBER.