(Statuto-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                     Fondo Nazionale di Garanzia 
 
 
                (Art. 15, legge 2 gennaio 1991, n. 1) 
 
 
                               STATUTO 
 
                               Art. 1. 
 
 
                    Denominazione - Sede - Scopo 
 
    1. Il Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito «Fondo»), istituito
dall'art. 15 della legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  ha  personalita'
giuridica di  diritto  privato  e  autonomia  patrimoniale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art.
62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 
    2. Il Fondo e' riconosciuto «sistema di indennizzo» dall'art. 62,
comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 
    3. Il Fondo ha sede in Roma. 
    4. La durata del  Fondo  e'  fissata  al  30  giugno  2050.  Alla
scadenza del termine l'Assemblea ne puo' deliberare la proroga. 
    5. La struttura e l'organizzazione interna sono disciplinate  dal
presente  Statuto  che  stabilisce  altresi'   i   criteri   generali
concernenti la disciplina degli interventi  indennitari,  i  rapporti
tra il Fondo, gli aderenti e  gli  investitori.  I  relativi  criteri
applicativi  sono  stabiliti  dal  Regolamento   operativo   previsto
dall'art. 12, comma  1,  del  decreto  del  Ministro  del  tesoro  14
novembre 1997, n. 485.