Allegato Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 15, legge 2 gennaio 1991, n. 1) STATUTO Art. 1. Denominazione - Sede - Scopo 1. Il Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito «Fondo»), istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalita' giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 2. Il Fondo e' riconosciuto «sistema di indennizzo» dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 3. Il Fondo ha sede in Roma. 4. La durata del Fondo e' fissata al 30 giugno 2050. Alla scadenza del termine l'Assemblea ne puo' deliberare la proroga. 5. La struttura e l'organizzazione interna sono disciplinate dal presente Statuto che stabilisce altresi' i criteri generali concernenti la disciplina degli interventi indennitari, i rapporti tra il Fondo, gli aderenti e gli investitori. I relativi criteri applicativi sono stabiliti dal Regolamento operativo previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.