(Allegato-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1.  Nello  svolgimento  della  sua  attivita',  il  Consorzio  si
conforma alle norme ed ai principi di cui ai  Titoli  I,  II  e  III,
della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  in
particolare nel rispetto dei criteri  individuati  all'art.  237  del
medesimo decreto legislativo. 
    2. Il Consorzio, per il raggiungimento delle  proprie  finalita',
svolge i seguenti compiti: 
    a)  assicura  la  raccolta,  il  trasporto,  lo  stoccaggio,   il
trattamento ed il recupero  di  oli  e  grassi  vegetali  ed  animali
esausti; 
    b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti  in  materia
di inquinamento, lo smaltimento degli oli e dei  grassi  vegetali  ed
animali  esausti  dei  quali  non  sia  possibile  o  conveniente  la
rigenerazione; 
    c) promuove lo svolgimento di indagini  di  mercato  e  studi  di
settore al fine di  migliorare,  economicamente  e  tecnicamente,  il
ciclo di raccolta,  trasporto,  stoccaggio,  trattamento  e  recupero
degli oli e grassi vegetali ed animali esausti; 
    d) promuove l'innalzamento della qualita' della vita,  la  tutela
dell'ambiente e la tutela della salute. 
    3. Il Consorzio per garantire lo svolgimento delle  attivita'  di
cui al comma 2 affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero
ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto
dei criteri di efficacia,  efficienza,  economicita',  trasparenza  e
senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza
nelle attivita' di settore. Gli incarichi di cui sopra sono  affidati
con le modalita' ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal
consiglio di amministrazione. Il  rapporto  tra  il  Consorzio  e  le
imprese incaricate dello svolgimento delle attivita' di  gestione  e'
regolato mediante una o piu' convenzioni. Fino alla definizione delle
convenzioni, le attivita' di raccolta, trasporto, riciclo e  recupero
continuano ad essere svolte  dalle  imprese  consorziate  debitamente
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    4. Al fine di migliorare la razionalizzazione  ed  organizzazione
delle proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare  le  forme  di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attivita'
del Consorzio e conformarle alle regole di  concorrenza,  nonche'  al
fine di favorire il mercato dei prodotti e dei materiali  recuperati,
il  Consorzio  puo'  svolgere  tutte  le  attivita'  complementari  e
sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo
consortile. In particolare il Consorzio puo': 
    a) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare,  immobiliare
e finanziaria ritenute necessarie o utili  alla  realizzazione  degli
scopi consortili,  purche'  comunque  direttamente  o  indirettamente
connesse agli scopi consortili; 
    b)  adottare  iniziative  di  ogni   genere   atte   a   favorire
l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema
del consumo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti,  al  fine
di promuovere l'introduzione di buone pratiche di gestione; 
    c) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini  del
perseguimento delle finalita' consortili, in conformita'  con  quanto
previsto al comma 5; 
    d) promuovere accordi con i soggetti,  pubblici  o  privati,  che
effettuano le attivita' di raccolta differenziata; 
    e) promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che
svolgono attivita' similari; 
    f) rappresentare  le  imprese  consorziate  presso  le  autorita'
locali, nazionali, europee ed internazionali. 
    5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il  Consorzio  puo'
stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del  decreto  legislativo  n.
152  del  2006,  specifici  accordi  o  contratti  di  programma,   o
protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: 
    a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministero delle sviluppo economico; 
    b) regioni, comuni e loro consorzi, comunita' montane,  autorita'
d'ambito,  aziende   municipalizzate,   concessionari   di   pubblico
servizio, enti e soggetti pubblici e privati; 
    c) consorzi, societa', enti ed  istituti  di  ricerca  incaricati
dello svolgimento di attivita' a  contenuto  tecnico,  tecnologico  o
finanziario, comprese tra i fini istituzionali; 
    d)  i  soggetti  di  cui  all'art.  233,  comma  9,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 
    6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio puo' agire
attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni,  oppure
avvalersi della collaborazione di  associazioni  rappresentative  dei
settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    7.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il
Consorzio puo' costituire  nuovi  soggetti  di  diritto  privato  e/o
assumere  partecipazioni   in   societa'   gia'   esistenti,   previa
autorizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,   della   tutela   del
territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo  economico.  La
costituzione  di  nuovi  soggetti   giuridici   e   l'assunzione   di
partecipazioni in altre societa' non e' consentita  se  determina  la
sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle  finalita'  come
definite dal presente Statuto. 
    8. Nel perseguimento delle attivita' istituzionali, il  Consorzio
si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile  di
impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed
europeo, con particolare riferimento allo  svolgimento  di  attivita'
economiche e di operazioni di gestione degli oli e grassi vegetali ed
animali esausti  regolarmente  autorizzate  ai  sensi  della  vigente
normativa. 
    9. E' fatta salva la possibilita' per i soggetti di cui  all'art.
233, comma 12, del decreto legislativo  3  aprile  2006  n.  152,  di
conferire oli e grassi vegetali ed animali esausti  ad  operatori  di
altro  Stato  membro  della  Comunita'  europea  in  regola  con   le
specifiche autorizzazioni previste dai Paesi di appartenenza  nonche'
dalla  normativa  nazionale  e  dietro  rilascio   di   dichiarazione
attestante la destinazione  al  trattamento,  riutilizzo  o  recupero
degli oli e grassi esausti nello stato membro  di  destinazione,  nel
rispetto delle norme vigenti.