Art. 3 Oggetto e finalita' 1. Nello svolgimento della sua attivita', il Consorzio si conforma alle norme ed ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare nel rispetto dei criteri individuati all'art. 237 del medesimo decreto legislativo. 2. Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalita', svolge i seguenti compiti: a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti; b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione; c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti; d) promuove l'innalzamento della qualita' della vita, la tutela dell'ambiente e la tutela della salute. 3. Il Consorzio per garantire lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza e senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza nelle attivita' di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalita' ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il Consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attivita' di gestione e' regolato mediante una o piu' convenzioni. Fino alla definizione delle convenzioni, le attivita' di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad essere svolte dalle imprese consorziate debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attivita' del Consorzio e conformarle alle regole di concorrenza, nonche' al fine di favorire il mercato dei prodotti e dei materiali recuperati, il Consorzio puo' svolgere tutte le attivita' complementari e sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile. In particolare il Consorzio puo': a) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili, purche' comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili; b) adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, al fine di promuovere l'introduzione di buone pratiche di gestione; c) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalita' consortili, in conformita' con quanto previsto al comma 5; d) promuovere accordi con i soggetti, pubblici o privati, che effettuano le attivita' di raccolta differenziata; e) promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attivita' similari; f) rappresentare le imprese consorziate presso le autorita' locali, nazionali, europee ed internazionali. 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio puo' stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, specifici accordi o contratti di programma, o protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle sviluppo economico; b) regioni, comuni e loro consorzi, comunita' montane, autorita' d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati; c) consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali; d) i soggetti di cui all'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. 6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio puo' agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 7. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio puo' costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in societa' gia' esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' non e' consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalita' come definite dal presente Statuto. 8. Nel perseguimento delle attivita' istituzionali, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa. 9. E' fatta salva la possibilita' per i soggetti di cui all'art. 233, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di conferire oli e grassi vegetali ed animali esausti ad operatori di altro Stato membro della Comunita' europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dai Paesi di appartenenza nonche' dalla normativa nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.