(Allegato-art. 2)
 
                             Art. 2. (1) 
 
                             Consorziati 
 
    1. Partecipano al Consorzio: 
      a) fornitori di materiali di  imballaggio  ....  categoria  che
comprende  i  produttori  e  gli  importatori  di  materie  prime  di
imballaggio (di seguito «Produttori»); 
      b) fabbricanti e trasformatori di imballaggi ....  (di  seguito
«Trasformatori»); 
      c) commercianti, distributori, addetti al  riempimento,  utenti
di imballaggi,  importatori  di  imballaggi  pieni  ...  (di  seguito
«Utilizzatori»); 
    2. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi in  materiali
compositi partecipano al Consorzio che ha per  oggetto  il  materiale
prevalente  della  tipologia  di  imballaggio  da  essi  prodotta   o
utilizzata, secondo criteri e modalita' determinati  nel  regolamento
consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 
    3.  Possono  partecipare  al  Consorzio  i  recuperatori   ed   i
riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come
definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m),  n)  ed  o)
del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di  seguito  «Riciclatori  e
Recuperatori»),  previo  accordo  con  gli   altri   consorziati   ed
unitamente agli stessi, secondo criteri e modalita'  determinati  nel
regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 
    4. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio
tramite   le   proprie   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello  nazionale.  Tali  associazioni  aderiscono
esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,
pertanto  tutte  le  conseguenze  economiche  e  giuridiche   gravano
esclusivamente sulle imprese rappresentate. 
    5. Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  di  piu'
categorie di consorziati sono inquadrate nella  categoria  prevalente
secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da
adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa  disposizione  si
applica in caso di societa' controllate e collegate. 
    6. Il numero dei consorziati e' illimitato. 
 
(1) I  consorzi  possono  precisare,  integrare   e   modificare   le
    disposizioni del presente  articolo,  nel  rispetto  del  decreto
    legislativo n. 152 del 2006 per  una  migliore  attuazione  dello
    stesso in  funzione  della  specificita'  della  filiera  in  cui
    operano.