(Allegato-art. 4)
 
                             Art. 4. (3) 
 
                Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Le quote di  partecipazione  sono  ripartite  fra  le  diverse
categorie di consorziati assicurando un'adeguata  partecipazione  dei
produttori, dei trasformatori e degli utilizzatori. I recuperatori  e
riciclatori possono partecipare al Consorzio, previo accordo con  gli
altri consorziati, con una quota idonea  a  garantire  una  posizione
dialettica  di  confronto  sulla  gestione  delle  risorse  e   delle
attivita'. 
    2.  Nell'ambito  di  ciascuna  categoria   di   consorziati,   la
ripartizione delle  quote  tra  le  singole  imprese  consorziate  e'
disciplinata dal regolamento consortile  da  adottarsi  a  norma  del
successivo art. 19. 
    3.  Il  Consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della
convocazione di ciascuna assemblea e con le  modalita'  indicate  nel
regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati
di ciascuna delle categorie. 
    4. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato
puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In
tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli
importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare
all'assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il
passato. 
    5. Chi intende essere ammesso come consorziato,  deve  presentare
domanda  scritta  al  consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di
possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a
conoscenza delle disposizioni del presente statuto,  dei  regolamenti
consortili adottati e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari
vincolanti per i consorziati. 
    6.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere
trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a  qualunque  titolo
dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso  di
fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle  quote
consortili e' nullo e privo di effetti giuridici. 
 
 
(3)  I  consorzi  possono  precisare,  integrare  e   modificare   le
disposizioni  del  presente  articolo,  nel  rispetto   del   decreto
legislativo n. 152/2006 per una migliore attuazione dello stesso 
    in funzione della specificita' della filiera in cui operano.