Art. 4.
Attivita' formative e titoli di studio
1. Il GSSI, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre
1990 n. 341 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270,
organizza corsi di Dottorato di ricerca e rilascia il titolo di
Philosophiae Doctor (Ph.D.) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio
1998 n. 210, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie
italiane o estere, secondo quanto disciplinato dai regolamenti del
GSSI. I Corsi di Dottorato si tengono in lingua inglese e si
caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi e
dei risultati conseguiti dagli allievi.
2. Il GSSI puo' attivare Master e altri Corsi di Studio e di Alta
Formazione. Sulla base di specifiche convenzioni con altri Atenei,
puo' partecipare all'istituzione di corsi universitari di tali Atenei
per il conseguimento del titolo di II livello.
3. E' facolta' del GSSI organizzare attivita' di formazione in
conto terzi.