(Statuto-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
               Attivita' formative e titoli di studio 
 
    1. Il GSSI, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19  novembre
1990 n. 341 e dal  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004  n.  270,
organizza corsi di Dottorato di  ricerca  e  rilascia  il  titolo  di
Philosophiae Doctor (Ph.D.) di cui all'art. 4 della  legge  3  luglio
1998 n. 210, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie
italiane o estere, secondo quanto disciplinato  dai  regolamenti  del
GSSI. I Corsi  di  Dottorato  si  tengono  in  lingua  inglese  e  si
caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi  e
dei risultati conseguiti dagli allievi. 
    2. Il GSSI puo' attivare Master e altri Corsi di Studio e di Alta
Formazione. Sulla base di specifiche convenzioni  con  altri  Atenei,
puo' partecipare all'istituzione di corsi universitari di tali Atenei
per il conseguimento del titolo di II livello. 
    3. E' facolta' del GSSI organizzare attivita'  di  formazione  in
conto terzi.