(Statuto-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
        Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni 
 
    1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e  l'efficacia
delle attivita' di ricerca, di insegnamento e gestionali, e' facolta'
del GSSI partecipare a federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della
legge 30 dicembre 2010 n. 240. La  federazione  del  GSSI  con  altri
soggetti e' approvata dal Consiglio di amministrazione,  su  proposta
del Rettore, con maggioranza di due terzi degli aventi diritto previo
parere del Senato Accademico espresso con maggioranza di due terzi. 
    2.  Per  le  medesime  finalita',  il  GSSI  puo'  partecipare  a
consorzi, enti e  associazioni  e  stipulare  convenzioni  con  altre
universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e
dell'alta formazione, con delibera del Consiglio di  amministrazione,
previo parere del Senato Accademico e nel  rispetto  delle  linee  di
indirizzo definite dalla Programmazione Triennale.