Art. 5.
Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni
1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia
delle attivita' di ricerca, di insegnamento e gestionali, e' facolta'
del GSSI partecipare a federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della
legge 30 dicembre 2010 n. 240. La federazione del GSSI con altri
soggetti e' approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta
del Rettore, con maggioranza di due terzi degli aventi diritto previo
parere del Senato Accademico espresso con maggioranza di due terzi.
2. Per le medesime finalita', il GSSI puo' partecipare a
consorzi, enti e associazioni e stipulare convenzioni con altre
universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e
dell'alta formazione, con delibera del Consiglio di amministrazione,
previo parere del Senato Accademico e nel rispetto delle linee di
indirizzo definite dalla Programmazione Triennale.