Art. 5. Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni 1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' di ricerca, di insegnamento e gestionali, e' facolta' del GSSI partecipare a federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. La federazione del GSSI con altri soggetti e' approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, con maggioranza di due terzi degli aventi diritto previo parere del Senato Accademico espresso con maggioranza di due terzi. 2. Per le medesime finalita', il GSSI puo' partecipare a consorzi, enti e associazioni e stipulare convenzioni con altre universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico e nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla Programmazione Triennale.