Art. 2.
Compiti del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano
1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le
modalita' per l'impiego dei marchi, nel rispetto del disciplinare di
produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In
caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra
inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del regolamento (UE)
n. 1151/12 e successive modifiche, verificato dagli organi a cio'
preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e
delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo
le norme vigenti.
2. Il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di
Parmigiano Reggiano un numero di matricola, che viene anche
comunicato all'organismo di controllo ed inserito nel sistema di
controllo.
3. L'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal
presente regolamento deve essere espressamente autorizzato dal
Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalita'
applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi
DOP e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.