(Allegato-art. 2)
 
 
                               Art. 2. 
       Compiti del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano 
 
    1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce  le
modalita' per l'impiego dei marchi, nel rispetto del disciplinare  di
produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In
caso  di  uso  non  corretto  dei  marchi  di  origine  o  di   altra
inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del regolamento (UE)
n. 1151/12 e successive modifiche, verificato  dagli  organi  a  cio'
preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici  marchianti  e
delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria  secondo
le norme vigenti. 
    2.  Il  Consorzio  assegna  ad  ogni  caseificio  produttore   di
Parmigiano  Reggiano  un  numero  di  matricola,  che   viene   anche
comunicato all'organismo di controllo  ed  inserito  nel  sistema  di
controllo. 
    3. L'uso sulle forme  di  altri  contrassegni  non  previsti  dal
presente  regolamento  deve  essere  espressamente  autorizzato   dal
Consorzio,  che  ne  fissa  le   caratteristiche   e   le   modalita'
applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi  ai  marchi
DOP e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.