Art. 2. Compiti del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano 1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalita' per l'impiego dei marchi, nel rispetto del disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/12 e successive modifiche, verificato dagli organi a cio' preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti. 2. Il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano Reggiano un numero di matricola, che viene anche comunicato all'organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo. 3. L'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalita' applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi DOP e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.