Art. 3. Obblighi dei caseifici 1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano, prima dell'inizio dell'attivita', debbono inoltrare domanda al Consorzio, comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo, per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine. 2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria. 3. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il registro di produzione, vidimato dal Consorzio, che sara' a disposizione dell'organismo di controllo per l'espletamento della sua attivita', e delle competenti autorita'. 4. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione. In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. 5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza il Consorzio dispone, secondo le modalita' previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria. 6. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente regolamento.