Art. 3.
Obblighi dei caseifici
1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano, prima
dell'inizio dell'attivita', debbono inoltrare domanda al Consorzio,
comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo, per
l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle
matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare
la marchiatura di origine.
2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della
conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che
sono loro fornite in dotazione fiduciaria.
3. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il
registro di produzione, vidimato dal Consorzio, che sara' a
disposizione dell'organismo di controllo per l'espletamento della sua
attivita', e delle competenti autorita'.
4. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di
tutta la produzione. In caso di non corretta tenuta della
rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a
disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di
classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi
previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza il
Consorzio dispone, secondo le modalita' previste dal piano di
controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o
l'applicazione di una misura sanzionatoria.
6. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi
incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente
regolamento.