(Statuto-art. 4)
                               Art. 4. 
                       Rapporti con l'esterno 
 
    1. Nel rispetto dei principi di  cui  all'art.  3,  l'Universita'
promuove lo sviluppo delle relazioni con altre universita'  e  centri
di ricerca,  quale  strumento  di  diffusione  e  valorizzazione  dei
risultati della ricerca  scientifica,  di  arricchimento  e  verifica
delle conoscenze. 
    2. L'Universita' promuove il processo di  internazionalizzazione,
anche attraverso la mobilita' dei docenti e degli studenti. Favorisce
le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipulazione di
accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti  e
programmi di studio, di didattica e di ricerca. 
    3.  L'Ateneo  concorre  a  realizzare  un  sistema  universitario
regionale competitivo e di qualita', anche  in  considerazione  delle
possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge. 
    4. L'Ateneo collabora con la Regione autonoma  della  Sardegna  e
con gli altri  enti  pubblici  e  privati  a  programmi  di  sviluppo
culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera  per  rimuovere
gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare. 
    5.  Nel  conseguimento  dei  propri  fini  istituzionali  e   per
promuovere attivita' formative, di ricerca e  di  servizio,  l'Ateneo
puo' partecipare a societa' di capitali  e  ad  istituzioni  ed  enti
senza fini di lucro nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.