(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
                         Diritto allo studio 
 
    1. L'Universita', in attuazione  degli  articoli  3  e  34  della
Costituzione  e  delle  leggi  in  materia  di  diritto  agli   studi
universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio
a tutti gli studenti, in particolare se privi di  mezzi,  agevolando,
anche con specifiche premialita', gli studenti capaci e meritevoli. 
    2. L'Universita' favorisce ed attiva forme di collaborazione  con
la Regione autonoma della  Sardegna,  con  l'Ente  regionale  per  il
diritto allo studio e con le altre istituzioni coinvolte nei  diversi
gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi
volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto
allo studio. A tal fine l'Universita'  organizza  i  propri  servizi,
compresi quelli di orientamento e di tutorato,  in  modo  da  rendere
effettivo e proficuo lo studio universitario. 
    3. L'Universita' garantisce la  piena  inclusione  delle  persone
interessate da disabilita'  nelle  attivita'  lavorative,  culturali,
didattiche e  di  ricerca,  favorendo  con  ogni  mezzo  e  strumento
l'accessibilita', la fruizione e la partecipazione delle stesse. 
    4. L'Universita' garantisce agli studenti  spazi  e  attrezzature
adeguati per favorire la fruizione  dell'attivita'  didattica  e  per
l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la  normativa  vigente,
nonche' per attivita' di iniziativa  studentesca,  secondo  modalita'
definite in un apposito regolamento.