(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Servizi esterni 
 
    1. Nell'ambito delle finalita' istituzionali di  didattica  e  di
ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Universita', tramite
le proprie strutture,  puo'  svolgere  attivita'  di  servizio  e  di
consulenza a terzi. 
    2. Sentita la facolta' di medicina e chirurgia e i direttori  dei
dipartimenti  coinvolti,  il  rettore  puo'   autorizzare   l'Azienda
Ospedaliero   Universitaria   a   stipulare   apposite   convenzioni,
prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e  ai
ricercatori gia' in organico le attivita' integrate assistenziali, di
didattica  e  di  ricerca  che  non  possono  svolgersi   all'interno
dell'Azienda stessa.