(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                       Servizi di accoglienza 
 
    1. I servizi di accoglienza integrata del Sistema  di  protezione
per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, sono prestati nel rispetto
delle presenti linee guida. 
    2. Gli enti locali proponenti richiedono  un  contributo  per  la
realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello  SPRAR  in
favore dei seguenti destinatari: 
    a) titolari di protezione internazionale ed altresi'  richiedenti
protezione internazionale, nonche' titolari di permesso umanitario di
cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare; 
    b) titolari di protezione internazionale ed altresi'  richiedenti
protezione internazionale, , nonche' titolari di permesso  umanitario
di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,
specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico; 
    c)  minori  stranieri  non  accompagnati/msna.   I   servizi   di
accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possono prevedere
l'accoglienza anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i
quali, avendo compiuto i 18 anni di eta', restano in accoglienza  nei
tempi e con le modalita' previste nella parte II delle presenti linee
guida. 
    3. Le modalita' di presentazione della domanda di accesso e della
domanda di prosecuzione del progetto con le risorse  del  Fondo  sono
indicate nei capi seguenti.