Art. 3. Servizi di accoglienza 1. I servizi di accoglienza integrata del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, sono prestati nel rispetto delle presenti linee guida. 2. Gli enti locali proponenti richiedono un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore dei seguenti destinatari: a) titolari di protezione internazionale ed altresi' richiedenti protezione internazionale, nonche' titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare; b) titolari di protezione internazionale ed altresi' richiedenti protezione internazionale, , nonche' titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico; c) minori stranieri non accompagnati/msna. I servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possono prevedere l'accoglienza anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i quali, avendo compiuto i 18 anni di eta', restano in accoglienza nei tempi e con le modalita' previste nella parte II delle presenti linee guida. 3. Le modalita' di presentazione della domanda di accesso e della domanda di prosecuzione del progetto con le risorse del Fondo sono indicate nei capi seguenti.