(Statuto-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                        Finalita' e principi 
 
    1. L'Universita', sede di ricerca e di formazione  scientifica  e
professionale, istituzione plurilingue a riferimento  internazionale,
promuove e coordina le proprie attivita' nell'ambito della  didattica
e della ricerca, dell'apprendimento  permanente  e  della  diffusione
delle conoscenze. In sinergia  con  altre  istituzioni,  concorre  al
perseguimento degli obiettivi di crescita  culturale  e  di  sviluppo
tecnologico, socio-economico ed ambientale della societa'. 
    2. L'Universita' favorisce la partecipazione degli studenti/delle
studentesse alle attivita' della  stessa.  Promuove  la  cooperazione
culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale,  anche
tramite  accordi  sia  con  le  istituzioni  territoriali   sia   con
universita' e istituti di ricerca internazionali o di aree  limitrofe
e si impegna per  la  diffusione  del  plurilinguismo  nell'attivita'
didattica ed amministrativa. 
    3. L'Universita'  favorisce  in  modo  particolare  programmi  di
studio e  di  ricerca  comuni,  scambi  di  professori/professoresse,
ricercatori/ricercatrici  e  studenti/studentesse   nell'ambito   del
sistema della «Euregio delle  Universita'  di  Bolzano,  Innsbruck  e
Trento»  e  la  collaborazione  tra  tutti  i  centri  di  ricerca  e
formazione all'interno della stessa Euregio. 
    4. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale dell'Universita'  e
delle esigenze didattiche plurilingui che ne conseguono,  vengono  di
norma utilizzate, accanto alle  lingue  locali  tedesco,  italiano  e
ladino,  anche  lingue  straniere,  l'inglese  in   particolare.   In
conformita' alle Linee guida in merito al plurilinguismo, particolare
attenzione e' data ad un impiego equilibrato delle  lingue  ufficiali
in cui si tengono le lezioni. Per motivi  pratici  e  didattici  puo'
essere previsto un utilizzo anche disgiunto  delle  predette  lingue.
L'impiego delle lingue e' definito negli  ordinamenti  didattici  dei
singoli corsi di studio. 
    5. L'Universita' favorisce attivita' di  ricerca,  di  consulenza
professionale, e servizi a favore di terzi  sulla  base  di  appositi
contratti e convenzioni. 
    6. L'Universita', anche in collaborazione  con  enti  pubblici  e
privati, puo' offrire a tutti/e i suoi/le sue componenti  determinati
servizi culturali,  ricreativi,  residenziali  e  di  assistenza  per
l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.