(Statuto-art. 3)
 
                               Art. 3. 
                       Fonti di finanziamento 
 
    1.  Al  funzionamento  ed  allo  sviluppo  dell'Universita'  sono
destinati i finanziamenti ed i contributi della Provincia autonoma di
Bolzano (art. 17, comma 120 e seguenti, art. 2, comma 123,  legge  n.
127/1997 e legge n. 191/2009), della Regione e dello Stato, le tasse,
i contributi e i diritti versati dagli studenti, tutti i  beni  ed  i
proventi delle attivita' istituzionali e le erogazioni ed i fondi  ad
essa conferiti a  qualunque  titolo,  da  enti  pubblici,  imprese  e
privati  interessati  al  raggiungimento   dei   fini   istituzionali
dell'Universita'. 
    2. L'Universita' puo' partecipare o costituire societa'  imprese,
fondazioni, associazioni o consorzi per lo svolgimento  di  attivita'
strumentali laddove di supporto  alla  didattica  e  alla  ricerca  o
comunque utili per il conseguimento dei  propri  fini  istituzionali.
Eventuali ricavi derivanti  da  partecipazioni  saranno  impiegati  a
sostegno delle attivita' didattiche e di ricerca.