Art. 3. Fonti di finanziamento 1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Universita' sono destinati i finanziamenti ed i contributi della Provincia autonoma di Bolzano (art. 17, comma 120 e seguenti, art. 2, comma 123, legge n. 127/1997 e legge n. 191/2009), della Regione e dello Stato, le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, tutti i beni ed i proventi delle attivita' istituzionali e le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 2. L'Universita' puo' partecipare o costituire societa' imprese, fondazioni, associazioni o consorzi per lo svolgimento di attivita' strumentali laddove di supporto alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Eventuali ricavi derivanti da partecipazioni saranno impiegati a sostegno delle attivita' didattiche e di ricerca.