Art. 10. Attivita' sportive universitarie 1. L'Universita' riconosce e promuove lo sport come momento di aggregazione per gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo. 2. Il Comitato per lo sport universitario di ateneo sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita', garantendone comunque l'utilizzo per finalita' didattico-scientifiche. 3. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle connesse attivita' sono affidati, di norma, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo.