(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
           Attivita' culturali e ricreative del personale 
 
    1.  L'Universita',  in  relazione  alle  proprie   disponibilita'
finanziarie e di mezzi, partecipa, sostiene e favorisce con  gestione
autonoma l'attivita' di tutto il proprio personale, nei settori della
cultura, dello sport e del tempo libero.