(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                         Ricerca scientifica 
 
    1. Nel perseguire  l'eccellenza  nei  diversi  campi  di  studio,
l'Universita' promuove  la  ricerca  e  favorisce  la  collaborazione
interdisciplinare  e  di  gruppo,   anche   con   altre   istituzioni
universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri. 
    2. L'Universita' garantisce l'autonomia individuale e  di  gruppo
nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e  sostiene  la  libera
diffusione della letteratura scientifica. 
    3. L'Universita' verifica la corretta gestione e la produttivita'
delle risorse destinate alla ricerca. 
    4.   L'Universita'   promuove   e   facilita   il   trasferimento
dell'innovazione che deriva dalle proprie attivita' di ricerca. 
    5. L'Universita' stipula contratti e convenzioni per ricerche con
finalita' concordate con enti pubblici e privati. 
    6. L'Universita' svolge attivita' di consulenza e di servizio per
terzi, in conformita' alle norme stabilite dal  Regolamento  generale
di ateneo.