Art. 3. Ricerca scientifica 1. Nel perseguire l'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Universita' promuove la ricerca e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri. 2. L'Universita' garantisce l'autonomia individuale e di gruppo nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e sostiene la libera diffusione della letteratura scientifica. 3. L'Universita' verifica la corretta gestione e la produttivita' delle risorse destinate alla ricerca. 4. L'Universita' promuove e facilita il trasferimento dell'innovazione che deriva dalle proprie attivita' di ricerca. 5. L'Universita' stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalita' concordate con enti pubblici e privati. 6. L'Universita' svolge attivita' di consulenza e di servizio per terzi, in conformita' alle norme stabilite dal Regolamento generale di ateneo.