(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                  Attivita' didattiche e formative 
 
    1. Verificata la  richiesta  di  formazione,  l'Universita'  puo'
attivare corsi di studio per  ciascuno  dei  livelli  previsti  dalle
leggi vigenti, corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione, di
tirocinio   e   di   aggiornamento,   rilasciando   propri    titoli.
L'Universita' puo' attivare servizi didattici  integrativi  anche  in
collaborazione con istituzioni o enti pubblici o privati. 
    2. L'Universita' promuove la preparazione culturale e scientifica
degli studenti mediante  l'acquisizione  di  conoscenze,  competenze,
esperienze e metodologie congrue al titolo di  studio  che  intendono
conseguire. 
    3. Al fine di perseguire gli obiettivi  formativi  prefissati,  i
docenti esercitano tutte le  attivita'  inerenti  alla  didattica  in
conformita' alle modalita' organizzative stabilite dalla legge e  dai
regolamenti di ateneo.