Art. 4. Attivita' didattiche e formative 1. Verificata la richiesta di formazione, l'Universita' puo' attivare corsi di studio per ciascuno dei livelli previsti dalle leggi vigenti, corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione, di tirocinio e di aggiornamento, rilasciando propri titoli. L'Universita' puo' attivare servizi didattici integrativi anche in collaborazione con istituzioni o enti pubblici o privati. 2. L'Universita' promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, competenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire. 3. Al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati, i docenti esercitano tutte le attivita' inerenti alla didattica in conformita' alle modalita' organizzative stabilite dalla legge e dai regolamenti di ateneo.