Art. 6. Diritto allo studio 1. L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, sostenendo gli studenti con disabilita' e gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento con appositi servizi, i capaci e i meritevoli privi di mezzi attraverso la concessione di borse di studio, anche mediante azioni congiunte con la Regione e altre istituzioni presenti sul territorio.