(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo  il
diritto allo studio  in  attuazione  degli  articoli  3  e  34  della
Costituzione e della  vigente  normativa  sul  diritto  allo  studio,
sostenendo gli studenti con disabilita' e gli studenti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento con  appositi  servizi,  i  capaci  e  i
meritevoli privi di mezzi  attraverso  la  concessione  di  borse  di
studio, anche mediante  azioni  congiunte  con  la  Regione  e  altre
istituzioni presenti sul territorio.