Art. 7. Diritto di partecipazione 1. I professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali. 2. I professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti hanno nell'Universita' pari dignita' e partecipano alla vita universitaria nelle forme e con le modalita' previste dal presente statuto e dalla vigente disciplina sull'ordinamento universitario anche attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto e dalla normativa vigente. 3. L'Universita' promuove le relazioni con i propri laureati e partecipanti all'alta formazione per creare un'ampia comunita' che favorisca la sua crescita e la valorizzazione della sua tradizione del suo nome.