(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                      Diritto di partecipazione 
 
    1.    I    professori,    i     ricercatori,     il     personale
tecnico-amministrativo e  gli  studenti  contribuiscono,  nell'ambito
delle rispettive funzioni e responsabilita',  al  raggiungimento  dei
fini istituzionali. 
    2.    I    professori,    i     ricercatori,     il     personale
tecnico-amministrativo e gli  studenti  hanno  nell'Universita'  pari
dignita' e partecipano alla vita universitaria nelle forme e  con  le
modalita' previste dal presente statuto e  dalla  vigente  disciplina
sull'ordinamento   universitario   anche   attraverso   le    proprie
rappresentanze negli organi  collegiali  ove  previsto  dal  presente
statuto e dalla normativa vigente. 
    3. L'Universita' promuove le relazioni con i  propri  laureati  e
partecipanti all'alta formazione per creare  un'ampia  comunita'  che
favorisca la sua crescita e la valorizzazione  della  sua  tradizione
del suo nome.