Art. 8. Diritto all'informazione 1. L'Universita' riconosce e garantisce agli studenti e a tutti i soggetti interessati il diritto all'informazione quale condizione essenziale per assicurare la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo, e impronta la propria attivita' al principio della trasparenza e della pubblicita'.