Art. 2. Missione dell'Ateneo 1. L'Ateneo ha vocazione generalista ed esprime pluralita' di saperi. 2. L'Ateneo persegue l'eccellenza e il merito, promuove la ricerca di qualita', l'alta formazione, anche professionalizzante e interdisciplinare, stimola il continuo miglioramento didattico e scientifico al servizio della crescita umana, culturale e scientifica degli studenti. 3. L'Ateneo favorisce l'attuazione del diritto allo studio, anche in collaborazione con enti pubblici e privati a carattere nazionale e internazionale. 4. L'Ateneo garantisce le pari opportunita' nella ricerca, nello studio e nel lavoro. Ispira l'organizzazione alla valorizzazione di tutte le componenti la sua comunita'. 5. L'Ateneo promuove la ricerca di base, quella applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema economico-sociale e contribuisce a soddisfare le esigenze di sviluppo culturale della societa' mediante la diffusione delle proprie competenze scientifiche e professionali. 6. L'Ateneo adotta un sistema che favorisce la valutazione esterna e attua la valutazione interna delle attivita' al fine di garantire il loro costante miglioramento. I risultati della valutazione sono considerati anche ai fini della distribuzione premiale delle risorse alle strutture e al personale. Il sistema di valutazione d'Ateneo include il Nucleo di valutazione e il Presidio di qualita' quali attori a livello centrale per la verifica e valutazione delle attivita' e per la promozione di processi di garanzia della qualita' della didattica e della ricerca. L'organizzazione e il funzionamento del sistema di valutazione d'Ateneo sono regolati da apposita disciplina.