(Statuto-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                        Missione dell'Ateneo 
 
    1. L'Ateneo ha vocazione generalista  ed  esprime  pluralita'  di
saperi. 
    2. L'Ateneo  persegue  l'eccellenza  e  il  merito,  promuove  la
ricerca di qualita', l'alta formazione, anche  professionalizzante  e
interdisciplinare, stimola  il  continuo  miglioramento  didattico  e
scientifico al servizio della crescita umana, culturale e scientifica
degli studenti. 
    3. L'Ateneo favorisce l'attuazione del diritto allo studio, anche
in collaborazione con enti pubblici e privati a carattere nazionale e
internazionale. 
    4. L'Ateneo garantisce le pari opportunita' nella ricerca,  nello
studio e nel lavoro. Ispira l'organizzazione alla  valorizzazione  di
tutte le componenti la sua comunita'. 
    5. L'Ateneo  promuove  la  ricerca  di  base,  quella  applicata,
l'innovazione   e   il   trasferimento   tecnologico    al    sistema
economico-sociale e contribuisce a soddisfare le esigenze di sviluppo
culturale  della  societa'  mediante  la  diffusione  delle   proprie
competenze scientifiche e professionali. 
    6. L'Ateneo  adotta  un  sistema  che  favorisce  la  valutazione
esterna e attua la valutazione interna delle  attivita'  al  fine  di
garantire  il  loro  costante  miglioramento.   I   risultati   della
valutazione  sono  considerati  anche  ai  fini  della  distribuzione
premiale delle risorse alle strutture e al personale. Il  sistema  di
valutazione d'Ateneo include il Nucleo di valutazione e  il  Presidio
di qualita' quali  attori  a  livello  centrale  per  la  verifica  e
valutazione delle attivita'  e  per  la  promozione  di  processi  di
garanzia  della   qualita'   della   didattica   e   della   ricerca.
L'organizzazione  e  il  funzionamento  del  sistema  di  valutazione
d'Ateneo sono regolati da apposita disciplina.