(Statuto-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                 Internazionalizzazione e mobilita' 
 
    1.  L'Ateneo  si  riconosce  appartenente  allo  spazio   europeo
dell'istruzione superiore del quale fa propri principi e strumenti  e
individua  nella  internazionalizzazione  un   obiettivo   strategico
prioritario. 
    2. L'Ateneo informa le attivita' alla  dimensione  internazionale
della ricerca e della didattica. Coopera con  organismi  nazionali  e
internazionali ed attua forme di collaborazione per la  realizzazione
di programmi  di  cooperazione  scientifica  e  di  alta  formazione.
Promuove la mobilita' e lo scambio di studenti, docenti,  ricercatori
e personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. 
    3. La mobilita'  internazionale  di  docenti  e  di  studenti  e'
realizzata anche attraverso  la  revisione  e  la  flessibilita'  dei
curricula formativi, il conseguimento di titoli congiunti o multipli,
l'integrazione di periodi di studio all'estero e l'impiego di  lingue
straniere. L'Ateneo promuove l'uso di strumenti tecnologici in  grado
di favorire la diffusione internazionale delle attivita' formative. 
    4. L'Ateneo favorisce l'accesso alle attivita' di  ricerca  e  di
formazione da parte di istituzioni e  studiosi  stranieri,  anche  in
attuazione di convenzioni con Atenei di altri Paesi.