Art. 4. Internazionalizzazione e mobilita' 1. L'Ateneo si riconosce appartenente allo spazio europeo dell'istruzione superiore del quale fa propri principi e strumenti e individua nella internazionalizzazione un obiettivo strategico prioritario. 2. L'Ateneo informa le attivita' alla dimensione internazionale della ricerca e della didattica. Coopera con organismi nazionali e internazionali ed attua forme di collaborazione per la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di alta formazione. Promuove la mobilita' e lo scambio di studenti, docenti, ricercatori e personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. 3. La mobilita' internazionale di docenti e di studenti e' realizzata anche attraverso la revisione e la flessibilita' dei curricula formativi, il conseguimento di titoli congiunti o multipli, l'integrazione di periodi di studio all'estero e l'impiego di lingue straniere. L'Ateneo promuove l'uso di strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle attivita' formative. 4. L'Ateneo favorisce l'accesso alle attivita' di ricerca e di formazione da parte di istituzioni e studiosi stranieri, anche in attuazione di convenzioni con Atenei di altri Paesi.