(Convenzione-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
                         Imposte considerate 
 
    1. La presente Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di uno Stato contraente, delle  sue  suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque  sia  il
sistema di prelevamento. 
    2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate  sul
reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese  le  imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  o  dei  salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
    3. Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
      a) in Italia: 
        1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
        2. l'imposta sul reddito delle societa'; 
        3. l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui  di  seguito
indicate quali «imposta italiana»); 
      b) in Panama: 
        1. l'impuesto sobre la recita di cui al Codigo Fiscal,  Libro
IV, Titulo I, e relativi decreti e regolamenti 
    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui  di  seguito
indicate quali «imposta panamense»). 
    4. La Convenzione si applichera' anche  alle  imposte  future  di
natura identica o sostanzialmente analoga che sono  applicabili  alla
data della firma della Convenzione, o  successivamente  ad  essa,  in
aggiunta, o in sostituzione, delle imposte  esistenti.  Le  autorita'
competenti degli Stati  contraenti  si  comunicheranno  le  modifiche
sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.