Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Italia: 1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2. l'imposta sul reddito delle societa'; 3. l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»); b) in Panama: 1. l'impuesto sobre la recita di cui al Codigo Fiscal, Libro IV, Titulo I, e relativi decreti e regolamenti ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta panamense»). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che sono applicabili alla data della firma della Convenzione, o successivamente ad essa, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.