Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA Preambolo. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria (di seguito denominati «Parti»). Consapevoli che i fenomeni criminali connessi con la criminalita' organizzata, la migrazione illegale, la tratta di esseri umani, il commercio illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori di droghe, nonche' con il terrorismo, colpiscono in modo considerevole entrambi gli Stati, pregiudicando sia la sicurezza e l'ordine pubblico che il benessere e l'incolumita' fisica dei propri cittadini; Viste: la Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, nella versione del protocollo datato 25 marzo 1972 che emenda la Convenzione stessa, la Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope e la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonche' la risoluzione 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta alla criminalita' organizzata, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale 55/25 del 15 novembre 2000, aperta alla firma il 12 dicembre 2000 a Palermo e sottoscritta in pari data da entrambi i Paesi, inclusi i tre protocolli aggiuntivi e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003; Richiamando la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione dei dati a carattere personale, adottata dal Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981, e il connesso Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001, la raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 in materia di regolamentazione dell'utilizzo dei dati personali ad opera della Polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano trattati in modo automatizzato, nonche' la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2008 sulla tutela dei dati personali elaborati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di Polizia in materia penale; In base alla Convenzione del 19 giugno 1990 per l'attuazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella versione in vigore e dell'acquis di Schengen che sullo stesso si fonda, recepito dall'Unione europea (denominata Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen); Tenendo conto del trattato del 27 maggio 2005 riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo, alla criminalita' transfrontaliera e alla migrazione illegale (denominato «trattato di Prüm»), nonche' della decisione 2008/615/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera (denominata «decisione di Prüm»), e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera (definita «decisione di attuazione del trattato di Prüm»), nonche' della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' dell'Unione europea preposte all'applicazione della legge; Consapevoli dell'Accordo del 14 settembre 2004, siglato fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo federale austriaco e il Governo della Repubblica di Slovenia, sulla cooperazione nel centro comune di Polizia di Thörl-Maglern; Nel rispetto delle rispettive sovranita' e leggi nazionali, hanno convenuto il presente Accordo in tema di cooperazione di Polizia. Titolo I Autorita' competenti, zone di frontiera e definizione Art. 1. Autorita' competenti Le autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo sono le seguenti: per la Repubblica italiana: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; per la Repubblica d'Austria: il Ministro federale dell'interno, le direzioni di Polizia regionali e - al di fuori del territorio dei comuni nei quali le direzioni di Polizia regionali sono contemporaneamente autorita' di sicurezza di prima istanza - le autorita' amministrative distrettuali; in materia di Polizia stradale i Governi Regionali, le direzioni di Polizia regionali e le autorita' amministrative distrettuali.