(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                               ACCORDO 
 
                                 FRA 
 
               IL GOVERNO DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA 
 
                                  E 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA 
                IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA 
 
Preambolo. 
  Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della  Repubblica
d'Austria (di seguito denominati «Parti»). 
  Consapevoli che i fenomeni criminali connessi con  la  criminalita'
organizzata, la migrazione illegale, la tratta di  esseri  umani,  il
commercio illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e  precursori
di  droghe,  nonche'  con   il   terrorismo,   colpiscono   in   modo
considerevole entrambi gli Stati, pregiudicando sia  la  sicurezza  e
l'ordine pubblico che il benessere e l'incolumita' fisica dei  propri
cittadini; 
  Viste: la Convenzione unica sugli stupefacenti del 30  marzo  1961,
nella versione del protocollo datato 25  marzo  1972  che  emenda  la
Convenzione  stessa,  la  Convenzione  del  21  febbraio  1971  sulle
sostanze psicotrope e la  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  del  20
dicembre  1988  relativa  al  traffico  illecito  di  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, nonche'  la  risoluzione  45/123  dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla  cooperazione
internazionale  nella  lotta  alla   criminalita'   organizzata,   la
Convenzione delle Nazioni Unite contro  la  criminalita'  organizzata
transnazionale,  adottata  con  risoluzione  dell'Assemblea  generale
55/25 del 15 novembre 2000, aperta alla firma il 12 dicembre  2000  a
Palermo e sottoscritta in pari data da entrambi i  Paesi,  inclusi  i
tre protocolli aggiuntivi e la Convenzione delle Nazioni Unite contro
la corruzione del 31 ottobre 2003; 
  Richiamando la Convenzione di Strasburgo per  la  protezione  delle
persone in relazione all'elaborazione dei dati a carattere personale,
adottata dal Consiglio d'Europa il 28 gennaio  1981,  e  il  connesso
Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001, la raccomandazione R (87)
15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17  settembre
1987 in materia di regolamentazione dell'utilizzo dei dati  personali
ad opera della Polizia, anche nel caso in  cui  i  dati  non  vengano
trattati  in  modo  automatizzato,  nonche'   la   decisione   quadro
2008/977/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 27  novembre  2008
sulla  tutela  dei  dati  personali   elaborati   nell'ambito   della
cooperazione giudiziaria e di Polizia in materia penale; 
  In base alla  Convenzione  del  19  giugno  1990  per  l'attuazione
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione
graduale dei controlli  alle  frontiere  comuni,  nella  versione  in
vigore e dell'acquis di Schengen che sullo stesso si fonda,  recepito
dall'Unione   europea   (denominata   Convenzione   di   applicazione
dell'Accordo di Schengen); 
  Tenendo  conto  del  trattato  del  27  maggio   2005   riguardante
l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
nella lotta al terrorismo, alla criminalita' transfrontaliera e  alla
migrazione illegale (denominato «trattato di  Prüm»),  nonche'  della
decisione 2008/615/GAI  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  23
giugno 2008 sul potenziamento  della  cooperazione  transfrontaliera,
soprattutto  nella  lotta   al   terrorismo   e   alla   criminalita'
transfrontaliera (denominata «decisione di Prüm»), e della  decisione
2008/616/GAI del Consiglio dell'Unione europea  del  23  giugno  2008
relativa   all'attuazione   della    decisione    2008/615/GAI    sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto  nella
lotta al terrorismo e alla  criminalita'  transfrontaliera  (definita
«decisione di  attuazione  del  trattato  di  Prüm»),  nonche'  della
decisione quadro 2006/960/GAI del  Consiglio  del  18  dicembre  2006
relativa  alla  semplificazione  dello  scambio  di  informazioni   e
intelligence  tra   le   autorita'   dell'Unione   europea   preposte
all'applicazione della legge; 
  Consapevoli dell'Accordo del 14  settembre  2004,  siglato  fra  il
Governo della Repubblica italiana, il Governo federale austriaco e il
Governo della Repubblica di Slovenia, sulla cooperazione  nel  centro
comune di Polizia di Thörl-Maglern; 
  Nel rispetto delle rispettive sovranita' e leggi nazionali, 
hanno convenuto il  presente  Accordo  in  tema  di  cooperazione  di
Polizia. 
 
                              Titolo I 
        Autorita' competenti, zone di frontiera e definizione 
 
                               Art. 1. 
                        Autorita' competenti 
 
  Le autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo  sono
le seguenti: 
    per la Repubblica italiana: 
      il  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
dell'interno; 
    per la Repubblica d'Austria: 
      il Ministro federale  dell'interno,  le  direzioni  di  Polizia
regionali e - al di fuori del territorio  dei  comuni  nei  quali  le
direzioni di Polizia regionali sono contemporaneamente  autorita'  di
sicurezza  di   prima   istanza   -   le   autorita'   amministrative
distrettuali; in materia di Polizia stradale i Governi Regionali,  le
direzioni  di  Polizia  regionali  e  le   autorita'   amministrative
distrettuali.