Allegato
ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA
Preambolo.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
d'Austria (di seguito denominati «Parti»).
Consapevoli che i fenomeni criminali connessi con la criminalita'
organizzata, la migrazione illegale, la tratta di esseri umani, il
commercio illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori
di droghe, nonche' con il terrorismo, colpiscono in modo
considerevole entrambi gli Stati, pregiudicando sia la sicurezza e
l'ordine pubblico che il benessere e l'incolumita' fisica dei propri
cittadini;
Viste: la Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961,
nella versione del protocollo datato 25 marzo 1972 che emenda la
Convenzione stessa, la Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle
sostanze psicotrope e la Convenzione delle Nazioni Unite del 20
dicembre 1988 relativa al traffico illecito di stupefacenti e
sostanze psicotrope, nonche' la risoluzione 45/123 dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione
internazionale nella lotta alla criminalita' organizzata, la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata
transnazionale, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale
55/25 del 15 novembre 2000, aperta alla firma il 12 dicembre 2000 a
Palermo e sottoscritta in pari data da entrambi i Paesi, inclusi i
tre protocolli aggiuntivi e la Convenzione delle Nazioni Unite contro
la corruzione del 31 ottobre 2003;
Richiamando la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle
persone in relazione all'elaborazione dei dati a carattere personale,
adottata dal Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981, e il connesso
Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001, la raccomandazione R (87)
15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre
1987 in materia di regolamentazione dell'utilizzo dei dati personali
ad opera della Polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano
trattati in modo automatizzato, nonche' la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2008
sulla tutela dei dati personali elaborati nell'ambito della
cooperazione giudiziaria e di Polizia in materia penale;
In base alla Convenzione del 19 giugno 1990 per l'attuazione
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella versione in
vigore e dell'acquis di Schengen che sullo stesso si fonda, recepito
dall'Unione europea (denominata Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen);
Tenendo conto del trattato del 27 maggio 2005 riguardante
l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
nella lotta al terrorismo, alla criminalita' transfrontaliera e alla
migrazione illegale (denominato «trattato di Prüm»), nonche' della
decisione 2008/615/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23
giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera,
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita'
transfrontaliera (denominata «decisione di Prüm»), e della decisione
2008/616/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008
relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul
potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella
lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera (definita
«decisione di attuazione del trattato di Prüm»), nonche' della
decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006
relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e
intelligence tra le autorita' dell'Unione europea preposte
all'applicazione della legge;
Consapevoli dell'Accordo del 14 settembre 2004, siglato fra il
Governo della Repubblica italiana, il Governo federale austriaco e il
Governo della Repubblica di Slovenia, sulla cooperazione nel centro
comune di Polizia di Thörl-Maglern;
Nel rispetto delle rispettive sovranita' e leggi nazionali,
hanno convenuto il presente Accordo in tema di cooperazione di
Polizia.
Titolo I
Autorita' competenti, zone di frontiera e definizione
Art. 1.
Autorita' competenti
Le autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo sono
le seguenti:
per la Repubblica italiana:
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno;
per la Repubblica d'Austria:
il Ministro federale dell'interno, le direzioni di Polizia
regionali e - al di fuori del territorio dei comuni nei quali le
direzioni di Polizia regionali sono contemporaneamente autorita' di
sicurezza di prima istanza - le autorita' amministrative
distrettuali; in materia di Polizia stradale i Governi Regionali, le
direzioni di Polizia regionali e le autorita' amministrative
distrettuali.