Art. 2. Zone di frontiera 1. Ai sensi del presente Accordo per zone di frontiera si intende: nella Repubblica italiana: i territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine; nella Repubblica d'Austria: le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo. 2. Le Parti contraenti si informano a vicenda su ogni variazione delle competenze nazionali in merito alla cooperazione transfrontaliera, nonche' sulle modifiche riguardanti la designazione delle autorita' competenti.