Art. 2.
Zone di frontiera
1. Ai sensi del presente Accordo per zone di frontiera si intende:
nella Repubblica italiana:
i territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine;
nella Repubblica d'Austria:
le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo.
2. Le Parti contraenti si informano a vicenda su ogni variazione
delle competenze nazionali in merito alla cooperazione
transfrontaliera, nonche' sulle modifiche riguardanti la designazione
delle autorita' competenti.