(Accordo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                          Zone di frontiera 
 
  1. Ai sensi del presente Accordo per zone di frontiera si intende: 
    nella Repubblica italiana: 
      i territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine; 
    nella Repubblica d'Austria: 
      le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo. 
  2. Le Parti contraenti si informano a vicenda  su  ogni  variazione
delle   competenze   nazionali   in    merito    alla    cooperazione
transfrontaliera, nonche' sulle modifiche riguardanti la designazione
delle autorita' competenti.