(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
                             Definizione 
 
  Ai fini  del  presente  Accordo  si  intendono  per  «agenti»,  gli
operatori appartenenti  alle  amministrazioni  competenti  delle  due
Parti o impiegati nei Centri comuni o  destinati  alle  unita'  miste
operanti alla frontiera comune.