Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal presente accordo; b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea; c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo; d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica; e) «brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012; f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012; g) «brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario; h) «certificato protettivo complementare», un certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 (1) o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 (2); i) «statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente accordo; j) «regolamento di procedura», il regolamento di procedura del tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41. --------------- (1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica. (2) Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.