Articolo 4 Status giuridico 1. Il tribunale ha personalita' giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacita' giuridica piu' estesa accordata alle persone giuridiche in virtu' del diritto nazionale dello Stato in questione. 2. Il tribunale e' rappresentato dal presidente della corte d'appello che e' eletto conformemente allo statuto.