Articolo 5 Responsabilita' 1. La responsabilita' contrattuale del tribunale e' disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008 (1) (Roma I), ove applicabile, o, in caso contrario, conformemente al diritto dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito. 2. La responsabilita' extracontrattuale del tribunale in relazione ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 (2) (Roma II), e' disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente nel quale si e' verificato il danno. La presente disposizione fa salva l'applicazione dell'articolo 22. 3. L'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie a norma del paragrafo 2 e' quello dello Stato membro contraente nel quale si e' verificato il danno. --------------- (1) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6), inclusa ogni successiva modifica. (2) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40), inclusa ogni successiva modifica.