(Accordo-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                           Responsabilita' 
 
  1. La responsabilita' contrattuale del  tribunale  e'  disciplinata
dal diritto applicabile al contratto in  questione  conformemente  al
regolamento (CE) n. 593/2008 (1) (Roma I),  ove  applicabile,  o,  in
caso  contrario,  conformemente  al  diritto   dello   Stato   membro
dell'organo giurisdizionale adito. 
 
  2. La responsabilita' extracontrattuale del tribunale in  relazione
ai danni causati da esso o dal  suo  personale  nell'esercizio  delle
proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta  di  una  materia
civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE)  n.  864/2007  (2)
(Roma II), e' disciplinata dal diritto dello Stato membro  contraente
nel quale si e' verificato il  danno.  La  presente  disposizione  fa
salva l'applicazione dell'articolo 22. 
 
  3. L'organo giurisdizionale competente  per  la  risoluzione  delle
controversie a norma del paragrafo 2 e'  quello  dello  Stato  membro
contraente nel quale si e' verificato il danno. 
 
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  (1) Regolamento (CE) n.  593/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  17  giugno  2008,  sulla  legge   applicabile   alle
obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008,  pag.  6),
inclusa ogni successiva modifica. 
 
  (2) Regolamento (CE) n.  864/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  luglio  2007,  sulla  legge   applicabile   alle
obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU  L  199  del  31.7.2007,
pag. 40), inclusa ogni successiva modifica.