(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia
                         autonoma di Bolzano 
 
                               Parte 3 
 
                           PARTE NORMATIVA 
 
                               Art. 1. 
 
      Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche 
 
    1. Il presente Piano generale  per  l'utilizzazione  delle  acque
pubbliche e' approvato ai sensi e per gli effetti  dell'art.  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670  e
degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, come da ultimo modificato dal decreto legislativo
11  novembre  1999,  n.  463,  nonche'  osservando   le   indicazioni
procedurali stabilite dal Protocollo d'intesa,  datato  agosto  2006,
per il coordinamento e l'integrazione del Piano  per  l'utilizzazione
delle acque pubbliche relativo alla Provincia autonoma di Bolzano con
i piani di bacino di rilievo  nazionale,  sottoscritto  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  dai  Presidenti  delle
Province autonome e Regioni interessate. 
    2. Il Piano generale e'  diretto  a  programmare  l'utilizzazione
delle acque per i diversi usi e contiene le  linee  fondamentali  per
una  sistematica  regolazione  dei  corsi  d'acqua,  con  particolare
riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e  per  la  tutela  delle
risorse idriche. 
    3.  Il  Piano  generale   concorre   a   garantire   il   Governo
funzionalmente unitario del bacino idrografico di  rilievo  nazionale
del  Fiume  Adige,  all'interno  del  quale  ricade   il   territorio
provinciale.  Esso  tiene  luogo  del  Piano  di  bacino  di  rilievo
nazionale previsto dalla normativa nazionale  e  di  qualsiasi  altro
piano stralcio dello stesso, ivi compresi quelli prescritti da  leggi
speciali dello Stato. Il Piano generale concorre alla formazione  del
Piano  di  bacino  distrettuale,  di  cui  all'art.  65  del  decreto
legislativo n. 152/2006, e alla formazione del Piano di gestione  per
il distretto idrografico delle Alpi orientali, di  cui  all'art.  117
del decreto legislativo n. 152/2006. Il Piano generale  ottempera,  a
livello  provinciale,  agli  obblighi   derivanti   dalla   direttiva
2000/60/CE. 
    4. Le specifiche forme di raccordo tra la Provincia  autonoma  di
Bolzano,  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  la  Regione   Veneto,
l'Autorita' di Bacino Nazionale del  Fiume  Adige  e  l'Autorita'  di
Bacino   dei   fiumi   Isonzo,   Tagliamento,   Livenza,   Piave    e
Brenta-Bacchiglione sono definite dal presente Piano generale.