Art. 2. Effetti del piano 1. Ferme restando le competenze riservate alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale di Autonomia e dalle relative norme di attuazione, il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche ed il relativo Piano stralcio per l'assetto idrogeologico ai sensi del seguente art. 3, comma 2 determinano le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento alle materie indicate dall'art. 65, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. I vincoli e le misure espressamente indicati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico hanno in ogni caso effetto immediato, qualora siano piu' restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi. 3. Tali disposizioni si applicano anche in relazione al Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e ai piani urbanistici comunali ad esso subordinati, nonche' con riferimento ai piani e ai programmi degli enti locali. 4. Il presente Piano generale e il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico sostituiscono ogni altra disposizione e indicazione, anche cartografica, contenuta nei piani e nei provvedimenti adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di interesse nazionale, eventualmente applicabili sul territorio provinciale fino alla data di entrata in vigore del presente Piano.