Art. 2.
Effetti del piano
1. Ferme restando le competenze riservate alla Provincia autonoma
di Bolzano dallo Statuto speciale di Autonomia e dalle relative norme
di attuazione, il Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche ed il relativo Piano stralcio per l'assetto idrogeologico
ai sensi del seguente art. 3, comma 2 determinano le direttive, gli
indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i
programmi provinciali, con riferimento alle materie indicate
dall'art. 65, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I vincoli e le misure espressamente indicati dal Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal Piano stralcio
per l'assetto idrogeologico hanno in ogni caso effetto immediato,
qualora siano piu' restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e
misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero
qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai
predetti piani o programmi.
3. Tali disposizioni si applicano anche in relazione al Piano
provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e ai piani
urbanistici comunali ad esso subordinati, nonche' con riferimento ai
piani e ai programmi degli enti locali.
4. Il presente Piano generale e il Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico sostituiscono ogni altra disposizione e indicazione,
anche cartografica, contenuta nei piani e nei provvedimenti adottati
o approvati dalle Autorita' di bacino di interesse nazionale,
eventualmente applicabili sul territorio provinciale fino alla data
di entrata in vigore del presente Piano.