(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                          Effetti del piano 
 
    1. Ferme restando le competenze riservate alla Provincia autonoma
di Bolzano dallo Statuto speciale di Autonomia e dalle relative norme
di attuazione, il Piano  generale  per  l'utilizzazione  delle  acque
pubbliche ed il relativo Piano stralcio per  l'assetto  idrogeologico
ai sensi del seguente art. 3, comma 2 determinano le  direttive,  gli
indirizzi e i vincoli  ai  quali  devono  conformarsi  i  piani  e  i
programmi  provinciali,  con  riferimento   alle   materie   indicate
dall'art. 65, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    2. I  vincoli  e  le  misure  espressamente  indicati  dal  Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal Piano  stralcio
per l'assetto idrogeologico hanno in  ogni  caso  effetto  immediato,
qualora siano piu' restrittivi rispetto ai corrispondenti  vincoli  e
misure previsti dai vigenti  piani  o  programmi  provinciali  ovvero
qualora si  configurino  come  vincoli  e  misure  non  previsti  dai
predetti piani o programmi. 
    3. Tali disposizioni si applicano anche  in  relazione  al  Piano
provinciale di sviluppo  e  coordinamento  territoriale  e  ai  piani
urbanistici comunali ad esso subordinati, nonche' con riferimento  ai
piani e ai programmi degli enti locali. 
    4. Il presente Piano generale e il Piano stralcio  per  l'assetto
idrogeologico sostituiscono ogni altra  disposizione  e  indicazione,
anche cartografica, contenuta nei piani e nei provvedimenti  adottati
o  approvati  dalle  Autorita'  di  bacino  di  interesse  nazionale,
eventualmente applicabili sul territorio provinciale fino  alla  data
di entrata in vigore del presente Piano.