Art. 3. Piani stralcio 1. Il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche per la Provincia di Bolzano, viene integrato da due piani stralcio relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti del Piano, la cui redazione avviene ai sensi dell'art. 65, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: Tale piano di settore individua e perimetra le aree di pericolo e di rischio idrogeologico e prescrive, per esse, le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico viene approvato ai sensi degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. 3. Il Piano di tutela delle acque: Tale piano stralcio persegue la tutela dei corpi idrici nei loro aspetti qualitativi e quantitativi; i relativi contenuti sono definiti dall'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8. La Provincia autonoma di Bolzano approva il Piano di tutela delle acque, in coerenza con il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e con il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, tenuto conto del parere delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate. Le Autorita' di bacino si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia autonoma di Bolzano; decorso tale termine, la Provincia autonoma di Bolzano provvede in ogni caso alla conclusione del procedimento anche in assenza dei pareri richiesti.