Art. 3.
Piani stralcio
1. Il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
per la Provincia di Bolzano, viene integrato da due piani stralcio
relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti del
Piano, la cui redazione avviene ai sensi dell'art. 65, comma 8 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: Tale piano di
settore individua e perimetra le aree di pericolo e di rischio
idrogeologico e prescrive, per esse, le misure di salvaguardia ai
sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico viene approvato ai sensi
degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381.
3. Il Piano di tutela delle acque: Tale piano stralcio persegue
la tutela dei corpi idrici nei loro aspetti qualitativi e
quantitativi; i relativi contenuti sono definiti dall'art. 27 della
legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8. La Provincia autonoma di
Bolzano approva il Piano di tutela delle acque, in coerenza con il
Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e con il
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi dell'art. 27
della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, tenuto conto del parere
delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale territorialmente
interessate. Le Autorita' di bacino si pronunciano entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia autonoma di
Bolzano; decorso tale termine, la Provincia autonoma di Bolzano
provvede in ogni caso alla conclusione del procedimento anche in
assenza dei pareri richiesti.