(Allegato-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                           Piani stralcio 
 
    1. Il Piano generale per l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche
per la Provincia di Bolzano, viene integrato da  due  piani  stralcio
relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai  contenuti  del
Piano, la cui redazione avviene ai sensi dell'art. 65,  comma  8  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    2. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: Tale  piano  di
settore individua e perimetra  le  aree  di  pericolo  e  di  rischio
idrogeologico e prescrive, per esse, le  misure  di  salvaguardia  ai
sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Il
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico viene approvato  ai  sensi
degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381. 
    3. Il Piano di tutela delle acque: Tale piano  stralcio  persegue
la  tutela  dei  corpi  idrici  nei  loro   aspetti   qualitativi   e
quantitativi; i relativi contenuti sono definiti dall'art.  27  della
legge provinciale 18 giugno 2002, n.  8.  La  Provincia  autonoma  di
Bolzano approva il Piano di tutela delle acque, in  coerenza  con  il
Piano generale per l'utilizzazione delle acque  pubbliche  e  con  il
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico,  ai  sensi  dell'art.  27
della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, tenuto conto del parere
delle Autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  territorialmente
interessate. Le Autorita' di  bacino  si  pronunciano  entro  novanta
giorni dal ricevimento della richiesta della  Provincia  autonoma  di
Bolzano; decorso tale  termine,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano
provvede in ogni caso alla  conclusione  del  procedimento  anche  in
assenza dei pareri richiesti.