Art. 4.
Modifiche e integrazioni del Piano
1. Procedura ordinaria: Ai fini dell'introduzione di sostanziali
modifiche nel Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche e nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, anche
qualora esse si rendano necessarie al fine di conformarne i contenuti
alle indicazioni della legislazione statale e comunitaria, si
osservano le indicazioni procedurali stabilite dal Protocollo
d'intesa, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e dai Presidenti delle Province autonome e Regioni
interessate.
2. Procedura semplificata: La Provincia autonoma di Bolzano puo'
apportare modificazioni e integrazioni al Piano generale e al Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico, con procedura semplificata,
qualora le suddette modificazioni e integrazioni non siano in
contrasto con l'impianto e il disegno complessivi del Piano e non
comportino variazioni significative al Governo funzionalmente
unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale.
Si distinguono, al proposito, due diversi tipi di procedure
semplificate.
a) Qualora dette modificazioni e integrazioni comportino
importanti e chiaramente individuabili ripercussioni al di fuori del
territorio provinciale, o riguardino le norme di Piano, la Provincia
autonoma di Bolzano convoca preventivamente una conferenza di
servizi, alla quale partecipano il rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Autorita' di bacino
nazionale del Fiume Adige, dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, della Regione
Veneto e della Provincia autonoma di Trento. La conferenza valuta se
ricorrono le condizioni che consentono l'applicazione della procedura
semplificata ed esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di
modifica o integrazione del Piano. La Provincia autonoma di Bolzano
provvede quindi alla relativa approvazione dei provvedimenti, qualora
la conferenza si esprima favorevolmente all'unanimita' dei presenti.
b) Qualora dette modificazioni e integrazioni non comportino
importanti ripercussioni individuabili al di fuori del territorio
provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano trasmette le
modificazioni e le integrazioni del Piano generale o del Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico alla Provincia autonoma di
Trento, alla Regione Veneto e all'Autorita' di Bacino Nazionale del
Fiume Adige e all'Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Qualora nessuna di esse esprima
dissenso motivato entro i successivi trenta giorni la Provincia
procede alla loro approvazione prescindendo dalle modalita'
procedurali previste alla lettera a).
3. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate nell'ambito
della procedura semplificata sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.