(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                 Modifiche e integrazioni del Piano 
 
    1. Procedura ordinaria: Ai fini dell'introduzione di  sostanziali
modifiche  nel  Piano  generale  per  l'utilizzazione   delle   acque
pubbliche e nel Piano Stralcio  per  l'Assetto  Idrogeologico,  anche
qualora esse si rendano necessarie al fine di conformarne i contenuti
alle  indicazioni  della  legislazione  statale  e  comunitaria,   si
osservano  le  indicazioni  procedurali  stabilite   dal   Protocollo
d'intesa, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e  dai  Presidenti  delle  Province  autonome  e  Regioni
interessate. 
    2. Procedura semplificata: La Provincia autonoma di Bolzano  puo'
apportare modificazioni e integrazioni al Piano generale e  al  Piano
stralcio per l'assetto  idrogeologico,  con  procedura  semplificata,
qualora  le  suddette  modificazioni  e  integrazioni  non  siano  in
contrasto con l'impianto e il disegno complessivi  del  Piano  e  non
comportino  variazioni  significative   al   Governo   funzionalmente
unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale. 
    Si distinguono, al  proposito,  due  diversi  tipi  di  procedure
semplificate. 
    a)  Qualora  dette  modificazioni   e   integrazioni   comportino
importanti e chiaramente individuabili ripercussioni al di fuori  del
territorio provinciale, o riguardino le norme di Piano, la  Provincia
autonoma  di  Bolzano  convoca  preventivamente  una  conferenza   di
servizi, alla  quale  partecipano  il  rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Autorita' di bacino
nazionale del Fiume Adige, dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza,  Piave  e  Brenta-Bacchiglione,  della  Regione
Veneto e della Provincia autonoma di Trento. La conferenza valuta  se
ricorrono le condizioni che consentono l'applicazione della procedura
semplificata ed esprime il proprio parere tecnico sulla  proposta  di
modifica o integrazione del Piano. La Provincia autonoma  di  Bolzano
provvede quindi alla relativa approvazione dei provvedimenti, qualora
la conferenza si esprima favorevolmente all'unanimita' dei presenti. 
    b) Qualora dette  modificazioni  e  integrazioni  non  comportino
importanti ripercussioni individuabili al  di  fuori  del  territorio
provinciale,  la  Provincia  autonoma   di   Bolzano   trasmette   le
modificazioni e le  integrazioni  del  Piano  generale  o  del  Piano
stralcio per  l'assetto  idrogeologico  alla  Provincia  autonoma  di
Trento, alla Regione Veneto e all'Autorita' di Bacino  Nazionale  del
Fiume Adige e all'Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo,  Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Qualora nessuna di esse esprima
dissenso motivato entro  i  successivi  trenta  giorni  la  Provincia
procede  alla  loro   approvazione   prescindendo   dalle   modalita'
procedurali previste alla lettera a). 
    3. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate nell'ambito
della procedura semplificata sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
e nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo  a  quello  della
loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.