Art. 4. Modifiche e integrazioni del Piano 1. Procedura ordinaria: Ai fini dell'introduzione di sostanziali modifiche nel Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, anche qualora esse si rendano necessarie al fine di conformarne i contenuti alle indicazioni della legislazione statale e comunitaria, si osservano le indicazioni procedurali stabilite dal Protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dai Presidenti delle Province autonome e Regioni interessate. 2. Procedura semplificata: La Provincia autonoma di Bolzano puo' apportare modificazioni e integrazioni al Piano generale e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, con procedura semplificata, qualora le suddette modificazioni e integrazioni non siano in contrasto con l'impianto e il disegno complessivi del Piano e non comportino variazioni significative al Governo funzionalmente unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale. Si distinguono, al proposito, due diversi tipi di procedure semplificate. a) Qualora dette modificazioni e integrazioni comportino importanti e chiaramente individuabili ripercussioni al di fuori del territorio provinciale, o riguardino le norme di Piano, la Provincia autonoma di Bolzano convoca preventivamente una conferenza di servizi, alla quale partecipano il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Autorita' di bacino nazionale del Fiume Adige, dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento. La conferenza valuta se ricorrono le condizioni che consentono l'applicazione della procedura semplificata ed esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di modifica o integrazione del Piano. La Provincia autonoma di Bolzano provvede quindi alla relativa approvazione dei provvedimenti, qualora la conferenza si esprima favorevolmente all'unanimita' dei presenti. b) Qualora dette modificazioni e integrazioni non comportino importanti ripercussioni individuabili al di fuori del territorio provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano trasmette le modificazioni e le integrazioni del Piano generale o del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione Veneto e all'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige e all'Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Qualora nessuna di esse esprima dissenso motivato entro i successivi trenta giorni la Provincia procede alla loro approvazione prescindendo dalle modalita' procedurali previste alla lettera a). 3. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate nell'ambito della procedura semplificata sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.