Art. 3. Obblighi dei caseifici 1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano, almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'attivita', debbono inoltrare domanda al Consorzio, comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo, per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine. 2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria. 3. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il registro di produzione, vidimato dal Consorzio, che sara' a disposizione dell'organismo di controllo per l'espletamento della sua attivita', e delle competenti autorita'. 4. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione. In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. 5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza il Consorzio dispone, secondo le modalita' previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria. 6. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente regolamento.