(Regolamento di marchiatura-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                       Obblighi dei caseifici 
 
    1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano, almeno
quattro mesi  prima  dell'inizio  dell'attivita',  debbono  inoltrare
domanda al Consorzio, comunicando che sono inseriti  nel  sistema  di
controllo, per l'assegnazione  del  numero  di  matricola  e  per  la
richiesta delle matrici marchianti e delle  placche  di  caseina,  al
fine di effettuare la marchiatura di origine. 
    2. I  caseifici  sono  responsabili  del  corretto  uso  e  della
conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina,  che
sono loro fornite in dotazione fiduciaria. 
    3. I  caseifici  debbono  tenere  quotidianamente  aggiornato  il
registro  di  produzione,  vidimato  dal  Consorzio,  che   sara'   a
disposizione dell'organismo di controllo per l'espletamento della sua
attivita', e delle competenti autorita'. 
    4. I caseifici hanno l'obbligo  di  mantenere  il  rendiconto  di
tutta  la  produzione.  In  caso  di  non   corretta   tenuta   della
rendicontazione,  saranno  applicate  le  sanzioni   previste   dalla
normativa vigente. 
    5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere  o  di  far  mettere  a
disposizione  del  Consorzio  il  formaggio  per  le  operazioni   di
classificazione, apposizione dei  bolli  e  annullamento  dei  marchi
previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza il
Consorzio  dispone,  secondo  le  modalita'  previste  dal  piano  di
controllo, il ritiro delle matrici marchianti  e  delle  placche  e/o
l'applicazione di una misura sanzionatoria. 
    6. I caseifici sono tenuti a fornire  al  Consorzio  ed  ai  suoi
incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione  del  presente
regolamento.